Anief: "Per il Tribunale di Trapani, in definitiva, poiché la Suprema Corte non ha dubbi, è che “i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del..."
La Retribuzione professionale docente, la cosiddetta Rpd, come il Cia agli Ata, va considerate in tutti gli stipendi: anche dei supplenti in servizio pochi giorni. Lo ha ribadito il tribunale del lavoro, stavolta di Trapani, che ha accolto la tesi sostenuta dei legali Anief in difesa di un insegnante che dopo “la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato” nell’a.s. 2020/2021 non si era visto assegnare l’Rpd nello stipendio.
Al docente, il giudice del lavoro ha assegnato, come risarcimento, oltre 1.400 euro lordi, più accessori, spiegando che “la suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018”, ha asserito che “«l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Per il Tribunale di Trapani, in definitiva, poiché la Suprema Corte non ha dubbi, “i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione”. Come se non bastasse, “con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro inclusa nella base del calcolo del TFR dall’art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRAPANI
In conclusione, il ricorso va accolto e il Ministero resistente va condannato al pagamento, nei confronti della odierna parte ricorrente di € 1.403,70 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell’espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente di € 1.403,70 lordi, oltre accessori;
- Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
complessivi € 1.050,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 24.1.2024
Il giudice
IL RICORSO CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)
Il sindacato Anief ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
di LA REDAZIONE
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