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Mobilità docenti 2026/27, al via da marzo: precedenze, titoli valutabili e deroghe al vincolo triennale. Chi può fare domanda e come si calcola davvero il punteggio ( con tabelle )

Precedenze dell’art. 13, quando il vincolo dei tre anni non si applica e quali titoli danno punteggio nella domanda: dai concorsi ai master da almeno 60 CFU...


Sono molte le novità  attese nelle prossime settimane: tra domande GPS 2026/2028 e Corsi TFA Sostegno/Indire emerge anche la domanda di mobilità che consente al personale già immesso in ruolo di avanzare la richiesta di di modificare la propria sede di titolarità, passare ad un'altra classe di concorso oppure a un diverso ordine di scuola.


Per molti docenti che intendono presentare domanda di mobilità una criticità è rappresentata dal vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità che, appunto, costringe il docente a rimanere nella scuola per tre anni. Il vincolo triennale, tuttavia, non si applica in modo automatico a tutti i casi, ma opera solo in presenza di specifiche condizioni, mentre sono previste esclusioni e deroghe ben definite dal CCNI.

Possono, invece, presentare domanda a marzo 2026 per l’anno 2026/2027 i docenti che non hanno vincoli e che rientrano tra queste categorie: 


  • docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di tre anni, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);

  • docenti con titolarità nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre 3 anni;

  • docenti soprannumerari o in esubero provinciale;

  • docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;

  • docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della deroga in quanto beneficiari di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, a condizione che la titolarità sia stata acquisita in una scuola fuori dal comune o dal distretto subcomunale in cui si esercita la precedenza;

  • docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24, perché quello in corso 2025/26 è il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;


Tabella delle precedenze nella mobilità (art. 13 CCNI 2025-2028)

Ordine

Precedenza

Riferimento normativo

Chi rientra

Note operative essenziali

1

Disabilità personale

Art. 21 L.104/92 – Art. 33 c.6 L.104/92

Docente con disabilità personale

Precedenza diretta, non subordinata

2

Assistenza al coniuge/partner con disabilità grave

Art. 33 cc. 3–5 L.104/92

Coniuge, unione civile, convivente di fatto

Necessaria convivenza o assistenza continuativa

3

Assistenza al figlio con disabilità grave

Art. 33 c.3 L.104/92

Genitore di figlio con disabilità grave

Precedenza forte, molto tutelata

4

Assistenza al genitore con disabilità grave

Art. 33 c.3 L.104/92

Figlio che assiste genitore

Ammessa se unico referente o secondo CCNI

5

Assistenza a fratello/sorella con disabilità grave

Art. 33 c.3 L.104/92

Fratello o sorella convivente

Solo in assenza di altri soggetti idonei

6

Assistenza a parente o affine entro il 3° grado

Art. 33 c.3 L.104/92

Parente/affine convivente

Caso residuale, molto documentato

7

Fruizione congedi e permessi D.Lgs. 151/2001

Art. 42 D.Lgs. 151/2001

Soggetti che fruiscono dei benefici

Deve esserci fruizione effettiva

8

Coniuge o figlio di invalido civile

Art. 2 cc.2-3 L.118/1971

Coniuge o figlio

Invalidità civile formalmente riconosciuta

9

Genitore di figlio minore di 16 anni

CCNI art. 2 c.6

Figlio <16 anni (o che li compie entro 31/12)

Vale anche per adozione/affido

10

Figlio di genitore ultrasessantacinquenne

CCNI art. 2 c.6

Genitore ≥65 anni

Età compiuta entro 31/12 dell’anno

Tabella sintetica dei titoli valutabili nella mobilità

Categoria di titolo

Punti attribuiti

Condizione essenziale (quando rilevante)

Superamento di un pubblico concorso ordinario

12 punti

Per il ruolo di appartenenza o superiore

Esperienza commissario Esami di Stato

Fino a 3 punti

Solo per attività negli anni scolastici ammessi (es. fino a 2000/01)

Seconda laurea (ulteriore rispetto a quella necessaria)

5 punti

Deve essere aggiuntiva rispetto al titolo di accesso

Dottorato di ricerca

5 punti

Riconosciuto all’atto della domanda

Specializzazione post-laurea (non titolo base)

5 punti

Se prevista dalla tabella come titolo specifico

Specializzazione sul sostegno (aggiuntiva rispetto al ruolo)

6 punti

Solo se è titolo ulteriore rispetto alla propria classe

Master di I o II livello

1 punto ciascuno

Almeno 60 CFU richiesti e valutabile un solo master per anno accad.

Corsi di perfezionamento annuali

1 punto ciascuno

Idem master (min. 60 CFU)


La possibilità che la domanda di mobilità venga accolta dipende dalla disponibilità di posti o di cattedre nelle sedi richieste, dal punteggio e dall’eventuale concorrenza di altri docenti.

Nel caso di mobilità con preferenza analitica il docente deve rispettare il vincolo dei 3 anni nella scuola ottenuta. Naturalmente, nel caso di accoglimento della richiesta il docente non potrà partecipare alla mobilità per il triennio successivo tenuto conto di eventuali deroghe stabilite a livello contrattuale.


di LA REDAZIONE




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