Il Tribunale di Foggia ha assegnato 1 500 euro alla maestra della primaria che ha svolto tre annualità senza ricevere il bonus per l’aggiornamento professionale
La Carta del Docente va assegnata anche ai maestri della primaria: lo ha ribadito il Tribunale di Foggia al quale i legali del sindacato Anief hanno presentato ricorso per difendere una docente che ha svolto tre annualità senza ricevere il bonus per l’aggiornamento professionale. Alla maestra il giudice ha assegnato quindi 1.500 euro e condannato il Ministero alle spese. Come motivazione, il Tribunale ha ricordato che la Corte di Giustizia europea “ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Quindi la Corte UE ha sottolineato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di Euro 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale”.
Quindi, il giudice ha ricordato che “l’art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. Oltre che “il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità”.
Infine, nella sentenza di Foggia si legge che “la materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “in Italia ci sono centinaia di migliaia di docenti della scuola primaria non di ruolo che hanno diritto a ricevere la Carta del docente per gli ultimi cinque anni. Dalla loro parte hanno anche le espressioni delle Sezioni Lavoro della Cassazione, che con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre scorso ha stabilito che una supplenza fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche merita la Carta. Assieme agli altri docenti che hanno stipulato una supplenza di lunga durata nell’anno in corso come negli ultimi cinque, possono dunque presentare ricorso gratuito con Anief, con altissime possibilità di riuscita e anche in meno di un anno dalla presentazione del ricorso”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FOGGIA
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2020/2021;2021/2022 E 2022/2023 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella
misura di € 1030,00.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. a.s. sopra indicati e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2 condanna il Mim al pagamento delle spese processuali residue che liquida in
complessivi € 1030,00 oltre accessori con distrazione
Foggia,10/1/2024.
Il Giudice del Lavoro
di LA REDAZIONE
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it
Comments