Docenti precari, le ferie non godute vanno pagate. A Padova il giudice riconosce 1.450 euro a supplente con contratto fino al 30 giugno
- La Redazione
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Per il Tribunale del lavoro di Padova i docenti a termine non sono obbligati a fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni: alla cessazione del contratto vanno liquidate...

"Le ferie non godute del personale scolastico con contratto fino al 30 giugno vanno pagate. Lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Padova nell’esaminare il ricorso, prodotto dei legali Anief, che rivendicava la monetizzazione di ferie e festività soppresse accumulate tra il 2014 e il 2024 da un insegnante precario.
Nel prendere la decisione finale, che ha prodotto un risarcimento di 1.450 euro, “oltre interessi legali dalla loro maturazione al saldo”, il giudice del lavoro ricorda che “Corte di Cassazione nella sentenza 14268/2022 ha affermato, rispetto al regime delle ferie applicabile ai docenti con contratto a termine di cui all’art. 19, comma 2 CCNL 2006/2009, che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l’ultimo giorno di scuola – fissati dal calendario regionale – dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”.
Il tribunale del lavoro veneto ha anche fatto presente che “rispetto invece al regime stabilito dall’art. 13, comma 9 CCNL 2006/2009 per i docenti di ruolo, appare evidente che esso abbia costituito la normativa di riferimento della novella normativa di cui all’art. 1, comma 54 l. 228/2012, ora applicabile all’intero personale docente, a prescindere dalla durata del contratto.
La Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza sopra citata ha infatti affermato che l’art. 1, comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall’articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”.
Un’altra sottolineatura del giudice di Padova riguarda “la normativa applicabile alle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato”: perché, “ai sensi del comma 55 della l. 228/2012 ad essi non si applica il divieto di monetizzazione delle ferie che vale per i docenti con contratto a tempo indeterminato, occorre respingere la contestazione formulata dal Ministero dell’Istruzione in base alla quale la pretesa della parte ricorrente sarebbe in contrasto con l’applicazione delle clausole del contratto collettivo nazionale del 2018 accettate nel contratto individuale di lavoro.
Infatti, la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 si applica ai rapporti di lavoro dei docenti con contratto a tempo indeterminato, per i quali vige ai sensi dell’art. 5, comma 8 d.l. 95/2012 il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite. La dichiarazione, infatti, in accordo con la previsione normativa, individua delle ipotesi eccezionali di monetizzazione delle ferie, che ricorrono esclusivamente laddove il docente non abbia fruito delle ferie per causa a lui non imputabile”.
Inoltre, “sul tema della corresponsione di una indennità finanziaria sostitutiva per ferie retribuite non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro si è di recente espressa la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 18.1.2024, BU contro Comune di Copertino, C-218/2022”.
Sul tema è tornata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale ha “sottolineato che, ritenere i docenti automaticamente in ferie in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività didattiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talchè, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico” (Corte di Cassazione, sentenza n. 28587/2024)”.
In conclusione, il giudice del lavoro ha spiegato che “ai fini della presente decisione, occorre tenere conto delle particolarità del rapporto di lavoro degli insegnanti”, il quale “prevede lunghi periodi di assenza dell’insegnante dal luogo di lavoro e, dunque, di sospensione dell’attività di insegnamento e delle attività “funzionali all’insegnamento”, meglio precisate poco oltre. Tali periodi si verificano principalmente in corrispondenza della chiusura delle scuole per Natale, carnevale e Pasqua, e non sono normalmente presenti nelle altre relazioni lavorative.
In secondo luogo, nel corso dell’intero anno scolastico, che costituisce l’orizzonte temporale del loro rapporto di lavoro, gli insegnanti svolgono una varietà di attività, non solo di insegnamento nel corso delle lezioni, ma anche “funzionali all’insegnamento”, individuali e collegiali, individuate nel dettaglio dall’art. 29 del CCNL 2006/2009. Ai sensi della disposizione citata, le attività funzionali all’insegnamento comprendono “tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
“La giurisprudenza di legittimità – continua il giudice del lavoro - è a tale riguardo del tutto consolidata nell’affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024)”.
Pertanto, scrive ancora il giudice del lavoro, “nella fisiologia del rapporto di lavoro del docente, la regola consiste nella fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, e l’eccezione consiste nella fruizione delle ferie nel periodo delle lezioni, eccezione caratterizzata infatti dalla limitazione a soli 6 giorni e dalla indicazione che la necessaria sostituzione del docente non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tale impostazione appare tanto più adeguata e stringente nel caso del docente con contratto a tempo determinato, il quale è ben consapevole, fin dall’inizio, che il rapporto di lavoro cesserà il 30 giugno, e che non avrà pertanto a “disposizione” i mesi di luglio e agosto per godere delle ferie maturate”.
Infine, va segnalato che, sempre secondo il tribunale di Padova, il risarcimento nei confronti del docente poteva essere anche maggiore, ma una annualità di supplenze è stata esclusa dal calcolo, perché andata in prescrizione. Rispetto al termine di prescrizione del diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui, scrive il giudice del lavoro, “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando l’ordinario termine di prescrizione decennale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 3021/2020 e nello stesso senso, tra le altre, sentenza n. 13473/2018).
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “cancellare in modo automatico le ferie del personale della scuola precario è un atto illegittimo che va impugnato in tribunale. Anche la stessa Corte di Cassazione, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ soggetto ‘a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”. Come Anief, pertanto, consigliamo i lavoratori vessati, docenti e Ata, di produrre ricorso attraverso i nostri legali: l’istanza vale per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione di attività didattica comprendenti il periodi di supplenza”, conclude il sindacalista.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) Dichiara prescritto il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità
economica sostitutiva per i giorni di ferie non godute con riferimento all’anno
scolastico 2014-2015;
2) Rigetta la domanda del ricorrente alla corresponsione della indennità economica
sostitutiva per i giorni di ferie non godute con riferimento agli anni scolastici 2015-
2016 e 2016-2017;
3) Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità economica per i giorni di ferie non godute determinati:
- per l’anno scolastico 2017-2018 in n. 5,26 giorni, per un importo complessivo
pari a € 338,42;
- per l’anno scolastico 2018-2019 in n. 5,02 giorni, per un importo complessivo
pari a € 330,06;
- per l’anno scolastico 2022-2023 in n. 3,88 giorni per un importo complessivo
pagina 24 di 24 pari a € 255,11;
- per l’anno scolastico 2023-2024 in n. 7,67 giorni per un importo complessivo
pari a € 526,08 e per l’effetto,
4) condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 1.449,67 oltre interessi legali dalla loro maturazione al saldo;
5) compensa per intero le spese di lite.
di LA REDAZIONE
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