Mobilità Docenti 2026/2027, Precedenza nei trasferimenti grazie alla Legge 104: ecco come e quando è possibile fruirne. Scopriamo insieme chi ne ha diritto e quale documentazione allegare
- La Redazione

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Mobilità Docenti 2026/2027: ci si chiede quando si può usufruire della precedenza nei trasferimenti grazie alla legge 104...

In attesa della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale grazie alla quale si procederà a disciplinare le operazioni di Mobilità per Docenti e ATA con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, ci si interroga su di un aspetto di notevole importanza: più nello specifico ci si chiede quando si può usufruire della precedenza per assistere un genitore con riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Per poter rispondere a tale quesito dobbiamo prendere in considerazione la normativa contrattuale che dispone espressamente che qualora il verbale della commissione medica preveda una data di revisione dello stato di gravità, allora la condizione non potrà essere considerata permanente.
In questo caso, pertanto, viene meno il requisito necessario ed imprescindibile per ottenere la precedenza nei trasferimenti: il carattere definitivo dello stato di gravità.
Occorre ricordare, infatti, che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità deve avere carattere permanente.
QUANDO TROVA APPLICAZIONE LA PRECEDENZA? ECCO COME E QUANDO È POSSIBILE FRUIRNE
L'articolo 13, comma 1, punto IV) lettera C, del CCNI mobilità 2025-2028, prevede che nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai docenti che sono figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
Quest'ultimi dovranno però produrre la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
La situazione di gravità deve avere carattere permanente al momento della presentazione della domanda.
Nell'ipotesi in cui, invece, il verbale riporti una revisione programmata dello stato di handicap grave, allora il docente non potrà avvalersi della precedenza prevista dal contratto sulla mobilità e non dovrà pertanto allegare alcuna documentazione.
di VALENTINA TROPEA
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