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La carta del docente spetta anche ai precari. Riconosciuti 3.000 euro ad un insegnante supplente dal 2017, l’ha deciso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Aggiornamento: 6 apr 2024

Pacifico: "La posizione della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre scorso, ha definitivamente chiarito che tutte le supplenze annuali sono compatibili con la Carta del docente..."




"L’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. 124/1999”: a scriverlo è il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, assegnando 3mila euro ad un insegnante che ha svolto sei supplenze annuali, tra il 2017 e il 2023, senza ricevere un euro per la sua formazione a differenza dei colleghi già di ruolo.


Oltre a riferirsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450/21 si è espressa su tale questione, il giudice del Tribunale della provincia siciliana ha ricordato che la Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), “ha precisato che la natura dell’obbligazione di corrispondere la Carta Docenti, pur nella complessa struttura dell’operazione sottesa alla fruizione, è sostanzialmente un’obbligazione di pagamento, però sui generis, in quanto condizionata (obbligazione di pagamento di scopo) dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri” e quindi “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.



“Ciò posto – scrive ancora il giudice del lavoro - , l’art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La clausola 4 dell’Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest’ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la posizione della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre scorso, ha definitivamente chiarito che tutte le supplenze annuali sono compatibili con la Carta del docente. Se poi ci mettiamo anche i pareri positivi della Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, non vi sono proprio più dubbi. Invitiamo tutti coloro che non l’hanno ancora fatto, di presentare ricorso gratuito con Anief per ottenere quei 500 euro della Carta del docente, per chi ha svolto almeno 150 giorni di supplenze negli ultimi cinque anni. Recuperare fino a 3.000 euro diventa un’impresa sempre più a portata di mano”, conclude il sindacalista Anief.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PQM

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 261/2023 RG, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’attribuzione, in favore di XXXX XXXX, della Carta Docente per un valore pari ad € 3.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 657,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/03/2024 .

Il Giudice



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