Ferie a loro insaputa, il Ministero deve risarcire 10.208 euro ai supplenti
- La Redazione
- 3 lug
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"Aveva lavorato alcuni anni con supplenze annuali fino al 30 giugno senza avere mai chiesto formalmente le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche... "

Diventa sempre più folta la schiera di ricorsi vinti dai supplenti con contratto a termine al 30 giugno per recuperare tra i 1.000 e i 2.000 euro per ogni anno scolastico svolto a seguito della decisione impropria del dirigente scolastico di collocarli in ferie (mai fruite) con la cosiddetta modalità d’ufficio: stavolta è stato il Tribunale di Vercelli a condannare il Ministero dell’Istruzione, il quale dovrà versare 10.208 euro a un docente precario che aveva lavorato alcuni anni con supplenze annuali fino al 30 giugno senza avere mai chiesto formalmente le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
“Il ricorso promosso dall’Anief – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato - ha portato all’esecuzione della sentenza, attraverso la quale il diritto all’indennità sostitutiva è stato pienamente riconosciuto”. Anief ricorda che la Cassazione, con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022, ha chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità. La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente scolastico.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda anche che “la quantità di soldi recuperati dagli insegnanti sulle ferie non utilizzate e non pagate sta diventando sempre più interessante: è di alcune settimane fa la sentenza che a Genova ha portato a risarcire otto docenti con 65 mila euro complessivi, con punte di 18 mila euro ciascuno. Chi volesse chiedere il risarcimento attraverso il giudice ha ancora possibilità di presentare ricorso con Anief: la Corte Cassazione ha ben spiegato che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.
I docenti e Ata che sono interessati ad aderire al ricorso o per maggiori informazioni possono cliccare al seguente link: Recupero Indennità Sostitutiva Ferie non Godute per Docenti con Contratti al 30 Giugno
di LA REDAZIONE
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