ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: Neo-immessi e assunti da GPS Possono presentare domanda? (Motivi e Deroghe)
- La Redazione

- 1 lug
- Tempo di lettura: 5 min
"Gli assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 24/25, sono ancora a tempo determinato e il loro contratto sarà trasformato a tempo indeterminato nel 2025/26... "

Le domande di Assegnazione provvisoria docenti 25/26 riscuotono notevoli dubbi ed incertezze. In questo articolo entriamo nel merito di docenti neo immessi in ruolo e quelli assunti da GPS. Queste figure possono presentare domanda ?
Partiamo dalle assunzioni GPS sostegno, una nostra lettrice ci pone la seguente domanda :
Sono stata assunta da GPS Prima fascia sostegno in provincia di Milano. Sono residente in provincia di Cosenza, e sono tutore legale di una ragazza che abita a Cosenza con provvedimento del tribunale.Sono in attesa di conoscere l’esito dell’anno di prova. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?
Gli assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 24/25, sono ancora a tempo determinato e il loro contratto sarà trasformato a tempo indeterminato nel 2025/26, ma solo dopo aver superato l’anno di prova e la lezione simulata. Pertanto, stando alla normativa ordinaria, i docenti in esame non potrebbero presentare domanda di assegnazione per il prossimo a.s., perché ancora a tempo determinato, tuttavia lo scorso anno è stata introdotta una deroga che dovrebbe essere prevista anche nel prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Se la disposizione-deroga sarà confermata come lo scorso anno, anche i docenti assunti da GPS sostegno, rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, potranno presentare domanda. Lo scorso anno, la domanda è stata presentata da tutti e poi convalidata ai soli che avevano superato il predetto anno. Questo perché al momento della presentazione della domanda non tutti avevano sostenuto il colloquio e il test finale nonché la lezione simulata. Quindi un docente in possesso di uno dei richiesti motivi assunto da GPS I fascia potrà presentare domanda a due condizioni:
aver superato l’anno di prova;
rientrare in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, che saranno recepite nel prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Per cui la lettrice potrà presentare domanda se:
la disposizione-deroga sarà confermata
la ragazza di cui è tutore legale sia minorenne e sia stata anche affidata con provvedimento giudiziario alla stessa. Infatti, nel CCNI il ricongiungimento non possono chiederlo i tutori ma gli affidatari (e le due figure sono diverse), come leggiamo nell’art. 7 del CCNI 19/22: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
Procediamo con la trattazione dei Neo-immessi in ruolo, la domanda della nostra lettrice è la seguente:
Sono una docente neo immessa quest’anno, posso chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento alla anche se questa non è ultra 65enne?
I neoassunti in ruolo sono soggetti al vincolo triennale, ma comunque (durante i tre anni di vincolo) c’è la possibilità di presentare domanda di assegnazione nella provincia di titolarità. Per l’assegnazione interprovinciale, invece, sino a quando si è soggetti al vincolo, è necessario rientrare in una delle summenzionate deroghe. Se, pertanto, il genitore non compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza, la lettrice non potrà fruire della deroga e quindi presentare domanda di assegnazione interprovinciale.
Riportiamo ora i motivi e le deroghe con i quali è possibile chiedere assegnazione provvisoria:
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
Le deroghe di cui possono fruire i docenti vincolati, ai fini della presentazione della domanda (fermo restando il possesso di uno dei suddetti motivi):
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Stando a quanto detto, per l’a.s. 25/26 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria:
provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti;
provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25;
interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero;
provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno (sopra illustrata) e se rientranti in una delle deroghe.
di LA REDAZIONE
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