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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: Neo-immessi e assunti da GPS Possono presentare domanda? (Motivi e Deroghe)

"Gli assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 24/25, sono ancora a tempo determinato e il loro contratto sarà trasformato a tempo indeterminato nel 2025/26... "

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Le domande di Assegnazione provvisoria docenti 25/26 riscuotono notevoli dubbi ed incertezze. In questo articolo entriamo nel merito di docenti neo immessi in ruolo e quelli assunti da GPS. Queste figure possono presentare domanda ?

Partiamo dalle assunzioni GPS sostegno, una nostra lettrice ci pone la seguente domanda : 

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Sono stata assunta da GPS Prima fascia sostegno in provincia di Milano. Sono residente in provincia di Cosenza, e sono tutore legale di una ragazza che abita a Cosenza con provvedimento del tribunale.Sono in attesa di conoscere l’esito dell’anno di prova. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Gli assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 24/25, sono ancora a tempo determinato e il loro contratto sarà trasformato a tempo indeterminato nel 2025/26, ma solo dopo aver superato l’anno di prova e la lezione simulata. Pertanto, stando alla normativa ordinaria, i docenti in esame non potrebbero presentare domanda di assegnazione per il prossimo a.s., perché ancora a tempo determinato, tuttavia lo scorso anno è stata introdotta una deroga che dovrebbe essere prevista anche nel prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

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Se la disposizione-deroga sarà confermata come lo scorso anno, anche i docenti assunti da GPS sostegno, rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, potranno presentare domanda.  Lo scorso anno, la domanda è stata presentata da tutti e poi convalidata ai soli che avevano superato il predetto anno. Questo perché al momento della presentazione della domanda non tutti avevano sostenuto il colloquio e il test finale nonché la lezione simulata. Quindi un docente in possesso di uno dei richiesti motivi assunto da GPS I fascia potrà presentare domanda a due condizioni:

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  1. aver superato l’anno di prova;

  2. rientrare in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, che saranno recepite nel prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

Per cui la lettrice potrà presentare domanda se: 

  • la disposizione-deroga sarà confermata

  • la ragazza di cui è tutore legale sia minorenne e sia stata anche affidata con provvedimento giudiziario alla stessa. Infatti, nel CCNI il ricongiungimento non possono chiederlo i tutori ma gli affidatari (e le due figure sono diverse), come leggiamo nell’art. 7 del CCNI 19/22: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.

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Procediamo con la trattazione dei Neo-immessi in ruolo, la domanda della nostra lettrice è la seguente: 

Sono una docente neo immessa quest’anno, posso chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento alla anche se questa non è ultra 65enne?

I neoassunti in ruolo sono soggetti al vincolo triennale, ma comunque (durante i tre anni di vincolo) c’è la possibilità di presentare domanda di assegnazione nella provincia di titolarità. Per l’assegnazione interprovinciale, invece, sino a quando si è soggetti al vincolo, è necessario rientrare in una delle summenzionate deroghe. Se, pertanto, il genitore non compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza, la lettrice non potrà fruire della deroga e quindi presentare domanda di assegnazione interprovinciale.

Riportiamo ora i motivi e le deroghe con i quali è possibile chiedere assegnazione provvisoria: 

  • L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

    • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

    • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

    • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;

    • ricongiungimento al genitore.

  • Le deroghe di cui possono fruire i docenti vincolati, ai fini della presentazione della domanda (fermo restando il possesso di uno dei suddetti motivi):

    • a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

    • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della  legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

    • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

    • e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

    Stando a quanto detto, per l’a.s. 25/26 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria:

    • provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti;

    • provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25;

    • interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;

    • provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da  GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero;

    • provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da  GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno (sopra illustrata) e se rientranti in una delle deroghe.

di LA REDAZIONE



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