Altra vittoria per Anief, riconosciuta la Retribuzione professionale a docente precaria. La sentenza arriva questa volta dal Tribunale di Vicenza...

Altra vittoria per ANIEF, riconosciuta la Retribuzione professionale a docente precaria. La sentenza arriva questa volta dal Tribunale di Vicenza, settore Controversie di lavoro. Nella fattispecie la docente ha chiesto il risarcimento per l’assenza della Rpd negli stipendi relativi ai servizi svolti nell’anno scolastico 2019/20: il giudice gli ha dato piena ragione, accordando quasi 1.600 euro alla docente, più interessi, reputando quindi coerente quanto espresso dai legali Anief che hanno indicato nella richiesta come l’assenza della Rpd “contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Vittoria che incentiva sempre più i docenti precari, che hanno prestato servizio senza ricevere la RPD, a presentare ricorso per ottenere quanto gli spettava. Parliamo di sentenze che incoraggiano sempre più a presentare ricorsi in quanto ormai, come dato di fatto, vengono considerati legittimi.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che la “Retribuzione professionale docente va assegnata sempre e comunque, prescindendo dal tipo di contratto sottoscritto, quindi anche i contratti di pochi giorni o comunque non annuali. La somma è assegnata al professionista per l’opera formativa che svolge, non al lavoratore di ruolo o non che sia. È sempre più chiaro che non inserire in bista paga la Rpd è un atto discriminante, per questo Anief non ha dubbi nel rilanciare i ricorsi per il recupero della Retribuzione professionale docente: nella maggior parte dei casi si tratta di recuperare, con un po’ di pazienza, migliaia di euro. Certamente, le modalità di impugnazione vengono valutate, di volta in volta, direttamente con le strutture territoriali del nostro sindacato”.
LA SENTENZA DI VICENZA
Il ricorso è fondato.
Questo Tribunale ha già trattato la questione in codesta sede proposta. Si richiamano le sentenze (note al Ministero in quanto già parte) n. 300/2021, n. 42/2022 e n. 12/2022 (in tema di CIA per il personale ata) alle quali si rimanda. Si richiamano inoltre le recenti pronunce, resa dallo scrivente, n. 408/2022 e n. 428/2022.
Non contestato è da parte del Ministero il conteggio, più che analitico, effettuato dalla parte ricorrente che, pertanto, può essere posto a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, consolidato, anche perché espresso in sede di legittimità, l’orientamento qui assunto, possono essere liquidate come da dispositivo tenuto conto del limitato valore di lite e della serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente XXXX XXXX alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e, per l’effetto,
condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente XXXX XXXXX delle relative differenze retributive, che vengono quantificate in € 1588,86 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 700 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Vicenza, 19/12/2023.
Il Giudice
COME RECUPERARE LA RPD?
Anief ricorda che anche per la Cassazione la Retribuzione professionale del docente “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già immessi in ruolo. Il giovane sindacato, quindi, rilancia i ricorsi per il recupero pieno della Retribuzione professionale docente (oltre 170 euro al mese) non assegnata a suo tempo dell’amministrazione al docente precario.
di LA REDAZIONE
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