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Carta del docente, ricorsi a pioggia dei precari: la sentenza di Venezia rafforza il diritto fino a 3.000 euro più interessi

Il Tribunale del lavoro di Venezia accoglie il ricorso di un supplente e ribadisce che la Carta del docente spetta anche ai precari, indipendentemente da part time, comando o supplenza...


"La Carta del docente è “un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part time e full time) e riconosciuto anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” deve continuare a ritenersi irrilevante al fine del diritto la questione della modulazione oraria del rapporto di lavoro ( questione su cui espressamente Cass. 29961/2023 non si è pronunciata, vd. punto 10). 


Alla luce di tali argomentazioni deve dunque accertarsi il diritto del ricorrente al bonus formazione oggetto di causa l’a.s. 2022/23 avendo in tale anno prestato servizio in virtù di supplenza annuale”. A scriverlo è il tribunale del lavoro di Venezia, che ha quindi accolto il ricorso, prodotto dai legali operanti per Anief, in difesa di un insegnante costretto durante le supplenze ad aggiornarsi professionalmente a proprie spese.

Nel motivare la sentenza, il giudice del lavoro ha ricordato, citando una sentenza precedente, che anche secondo il Consiglio di Stato la normativa introdotta con la legge 107/15 “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.


E “non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.


“Sulla conformità di questa disposizione – si legge ancora nella sentenza di Venezia - rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo”.



“Ancora una volta le posizioni favorevoli alla nostra linea, emesse nel corso degli anni da Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione, impongono ai giudici del lavoro di considerare un errore quello contenuto nella riforma ‘Buona Scuola’ del 2015, quando la formazione è diventata permanente per tutti ma, grave mancanza, dimenticando di fare accedere i precari alla sua fruizione della Carta del docente che la supporta. A questo punto, per recuperare i 500 euro per ogni anno scolastico passato, come è accaduto a Venezia rimane necessario che i precari o ex precari presentino ricorso gratuito con Anief, così da potere ottenere fino a 3mila euro di risarcimento, più gli interessi che si sono formati nel frattempo”, conclude Pacifico.


di LA REDAZIONE




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