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Canone Rai, Esonero pagamento: ecco come evitare l'addebito in bolletta.L'esclusione non è automatica ed occorre presentare apposita richiesta entro il 2 Febbraio.Ecco chi è esonerato e cosa deve fare

Canone Rai, Esonero pagamento: occorre evidenziare che è possibile evitare l'addebito in bolletta presentando...

In merito al pagamento del Canone Rai occorre evidenziare che è possibile evitare l'addebito in bolletta presentando apposita richiesta di esonero.

La normativa, infatti, permette espressamente a specifiche categorie di contribuenti di non versare il canone ma l’esclusione non è automatica.

Analizziamo allora più nel dettaglio chi può essere esonerato dal pagamento e come deve procedere per evitare l'addebito.


CHE COS'È IL CANONE RAI

Ricordiamo, in primis, che il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica

  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro l'anno.


Casi di esonero

Il contribuente, che rientri nei casi di esenzione previsti dalla legge, deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 entro il 2 Febbraio per evitare il pagamento del canone per l'intero 2026.

Scaduto tale termine, infatti, l'esonero verrà riconosciuto solo parzialmente e limitatamente al secondo semestre dell’anno.

Ma chi non deve versare il canone rai?

Specifiche categorie di contribuenti non dovranno provvedere al pagamento del Canone Rai ma l'esclusione non è automatica e bisognerà attestare il possesso dei requisiti con un apposito modello.


Ecco chi è ESONERATO:

Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale che non possiedono un televisore

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

Tale dichiarazione di non detenzione deve essere presentata entro il 2 febbraio. In tal modo, infatti, l’esonero vale per tutto il 2026.

Le comunicazioni, invece, inviate dal 3 febbraio al 30 giugno consentono di ottenere l’esenzione solo per il secondo semestre.

SCARICA il MODELLO da presentare per evitare il pagamento (PDF)


La legge riconosce l’esonero dal canone anche a:


  • cittadini con almeno 75 anni di età e a basso reddito;

  • diplomatici e militari stranieri, in base alle convenzioni internazionali.


Cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),  possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.

SCARICA l'apposito MODELLO DI ESENZIONE per gli ultrasettantacinquenni (PDF)


Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Anche in questi casi è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva, che può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno.


SCARICA IL MODELLO DI ESENZIONE (PDF)





di VALENTINA TROPEA




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