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Aggiornamento GAE 2026/2028: POSTICIPATE LE DATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: scopriamo insieme quando poter inoltrare la propria istanza. Ecco tutte le NOVITÁ UFFICIALI comunicate dal MIM

Aggiornamento GAE 2026/2028: l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande è prevista dal...

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle organizzazioni sindacali le date di pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.

L'articolo 9, comma 5, del decreto, ancora in bozza, prevede che gli aspiranti possano presentare le domande di aggiornamento a partire dalle ore 12.00 del giorno della pubblicazione del decreto sul portale INPA fino alle 23.59 del quattordicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

La pubblicazione, inizialmente prevista per il 15 dicembre, è stata posticipata all’8 gennaio 2026, tenuto conto delle rimostranze ricevute da parte delle organizzazioni sindacali per una tempistica delle procedure di aggiornamento delle GAE che faceva coincidere col pieno delle festività natalizie il periodo a disposizione per produrre le istanze da parte degli interessati.


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Dunque l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande è prevista dall'8 gennaio 2026 alle ore 12 al 22 gennaio 2026 alle ore 23:59. 


Tali graduatorie, valide per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, saranno utilizzate per le immissioni in ruolo (più dettagliatamente copriranno il 50% dei posti destinati alle assunzioni in ruolo), nonché per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Nell'ipotesi in cui le GAE siano esaurite, i posti residui saranno attribuiti alle corrispondenti graduatorie di merito dei concorsi.


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Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

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a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa;

d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

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di VALENTINA TROPEA



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