4.223 euro ad una precaria perché il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle FERIE durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva
- La Redazione

- 4 giorni fa
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Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto...

Ancora una sentenza che premia la caparbietà del sindacato Anief: stavolta il risarcimento riguarda le ferie e festività soppresse del personale precario - in particolare i supplenti annuali con contratto fino al 30 giugno, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, e anche con contratto breve - che vengono “polverizzate” da tanti dirigenti scolastici, quindi non pagate, senza che nemmeno gli stessi dirigenti abbiano mai chiesto ai diretti interessati di usufruirne nei periodi di sospensione delle lezioni.
A vincere il ricorso, la scorsa settimana, è stata una insegnante che si è rivolta al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di La Spezia, il quale ha stabilito che nei quattro anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2022/2023 avrebbe dovuto percepire ben 4.223,97 euro, quelli che adesso il Ministero dovrà versare alla docente con gli interessi.
Nella sentenza, il giudice ha spiegato che “la domanda deve trovare accoglimento, atteso che la condotta del Dicastero non è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità”.
A questo proposito, il Tribunale di La Spezia ha specificato che La suprema Corte ha infatti statuito: «… <il> docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche» (così Cass.17 giugno 2024 n. 16715, dalla mass.; conforme Id., ord., 6 nov. 2024, n. 28587)”.
“Questo arresto – ha continuato il giudice del lavoro - è stato nuovamente confermato nel 2025, con altro intervento della Corte di legittimità (Cass., ord., 7 mag. 2025, n. 11968).
In particolare, la suprema Corte ha esaminato la richiamata normativa nazionale ostativa o limitativa alla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, di cui all’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, conv., con modd., nella L. n. 135 del 2012, evidenziando, in primo luogo, che, per il settore della scuola, il legislatore è poi di nuovo intervenuto con l’art. 1, commi 54 ss., L. n. 228 del 2012”. Il Tribunale ligure ha pertanto “concluso che «il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva»”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “non si contano più le sentenze che hanno permesso ai precari mandati in ferie d’ufficio di recuperare le somme perse con gli interessi: a Rovigo (con circa 9 mila euro di risarcimento) a Verbania, a Ferrara, e in tanti altri diversi tribunali del lavoro, Anief è uscito dalla vicenda giudiziaria sempre vincente, mentre illegittimo è stato considerato dai giudici del lavoro il comportamento dei dirigenti scolastici che hanno ‘bruciato’ le ferie del personale precario senza dare loro alcuna possibilità. Tutti gli interessati possono ancora presentare ricorso con Anief: sono docenti e Ata a cui sono state sottratte le ferie e giorni di festività soppresse senza essere stati mai invitati a fruirne dal proprio dirigente scolastico. Ricordo che, tra gli altri, anche la Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha spiegato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto inalienabile”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LA SPEZIA
P.Q.M.
Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro,
definitivamente pronunziando,
1) Dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro pro tempore in carica, al pagamento, a titolo di controvalore di ferie e
festività soppresse, in favore di parte ricorrente, dell’importo capitale di Euro
4.223,97=, oltre, sul capitale depurato da ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale,
dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna parte convenuta alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, che
liquida in Euro 1.338,35 = per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge, con distrazione.
Così deciso in La Spezia, addì 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IL RICORSO
Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità risarcitoria.
La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente scolastico.
di VALENTINA TROPEA
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