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Gli educatori hanno diritto alla Carta docente perché sono insegnanti a tutti gli effetti, a Treviso 3.000 euro ad un supplente che ha lavorato nei convitti raddoppiando il termine di prescrizione

"Va rilevato, infine, il fatto che il Tribunale di Treviso abbia concesso il recupero della Carta del docente oltre i cinque anni dalla stipula del... "


Gli educatori che lavorano nei convitti sono a tutti gli effetti degli insegnanti, anche per legge. E come tali hanno diritto alla Carta del docente, anche quando sono precari. Con questo presupposto, il giudice di Treviso si è espresso favorevolmente rispetto al ricorso, presentato dai legali Anief, attraverso il quale un educatore ha rivendicato le somme mai avute dall’amministrazione per gli anni di supplenze svolte tra il 2018 e il 2024. Al dipendente, oggi di ruolo, il giudice ha assegnato “l’importo complessivo di Euro 3.000 tramite il sistema della Carta elettronica”.


Nella sentenza, il giudice ha ricordato che “la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciandosi con sentenza del 31.10.2022, n. 32104, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la Carta Docente costituisce un beneficio economico che deve essere riconosciuto al personale docente genericamente inteso, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori: svolgendo una lettura coordinata di alcune disposizioni di legge (art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e art. 395 D.lgs. n. 297/1994) e del CCNL Comparto Scuola 2016-2018, “emerge che il personale educativo, seppur impegnato in mansioni differenti rispetto a quella esclusivamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, tuttavia, ne condivide certamente i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, ed è per questo che ne è prevista l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente”.


Inoltre, si legge ancora nella sentenza di Treviso, “specificando l’art. 398, comma 2, D.lgs. 297/1994 che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” ed essendo indubbio che la Carta Docente costituisce un beneficio economico, “non può non convenirsi sul fatto che […] essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.


Ne consegue, conclude il giudice del lavoro, che “conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, e tenuto conto della diffida inviata il 2.5.’23, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2023/24, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 3.000 tramite il sistema della Carta elettronica”.



Va rilevato, infine, il fatto che il Tribunale di Treviso abbia concesso il recupero della Carta del docente oltre i cinque anni dalla stipula del contratto: “L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente – riporta la sentenza - si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico”.


“Il parere favorevole della Cassazione, prima ancora del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, all’assegnazione della card per docente utile all’aggiornamento professionale da 500 euro l’anno – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ancora una volta diventa derimente per il giudice del lavoro: la Carta del docente va fruita dal personale precario semplicemente perché la sua posizione lavorativa a scuola è a tutti gli effetti analoga ai colleghi già di ruolo. E lo stesso vale per gli educatori che operano nei convitti nazionali. Per questi motivi, presentare ricorso gratuito con Anief, per recuperare fino a 3.500 euro più interessi legali, sta diventando un atto sempre più frequente e con esito favorevole al ricorrente. Ancora di più perché alcuni giudici – come quello di Treviso – indicano come termine di prescrizione 10 anni anziché 5”, conclude Pacifico.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 3.000 tramite il sistema della Carta elettronica;

  • compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 700,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.



di LA REDAZIONE



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