DOCENTI: CAMBIO DI SUPPLENZA NELL'ANNO IN CORSO. QUANDO È POSSIBILE FARLO? (TABELLA UIL SCUOLA IN ALLEGATO)
- La Redazione

- 6 set
- Tempo di lettura: 3 min
"In tutti i casi in cui non è consentito lasciare la supplenza, resta comunque valido il diritto al completamento orario secondo i criteri stabiliti dall’O.M. 88/2024... "

Il docente che accetta una supplenza può trovarsi successivamente nella situazione di ricevere nuove proposte di incarico. In questi casi, non sempre è consentito lasciare la supplenza già in corso per accettarne un’altra. Nel seguente articolo tratteremo i vari casi nei quali è possibile fare il cambio di supplenza e quando, invece, ciò non è consentito, con esempi concreti per facilitare la comprensione.
Ci sono due casi in cui il cambio è sempre consentito:
1) Da Graduatorie di Istituto (GI) a GAE/GPS
– È sempre possibile lasciare un incarico ottenuto da GI se arriva una proposta da GAE o GPS.
– Non importa se la supplenza già in corso da GI è al 30 giugno o al 31 agosto.
– Si può lasciare anche se la nuova supplenza da GAE/GPS ha un numero di ore inferiore.
– Vale sia per la stessa che per un’altra classe di concorso o tipologia di posto.
Esempio: hai una supplenza da GI fino al 30/6 (12 ore). Ti chiamano da GPS per 7 ore fino al 30/6 >>> Puoi lasciare quella da GI e accettare la GPS.
2) Da supplenza breve (GI) a supplenza al 30/6 o 31/8
– Se si è in servizio su una supplenza breve presa da GI, la si può lasciare per una nuova supplenza con scadenza 30 giugno o 31 agosto.
– La nuova nomina può provenire da qualsiasi graduatoria, anche da GI.
– Non conta l’orario: basta che la nuova supplenza sia “annuale” (31/8) o “fino al termine delle attività didattiche” (30/6).
Esempio: stai coprendo una supplenza da GI per 18 ore di 15 giorni. Arriva una proposta (anche da GI) fino al 30/6 per 9 ore >>> Puoi lasciare la breve e accettare l’incarico fino al termine delle attività didattiche.
Quando non è mai possibile lasciare la supplenza
Ci sono invece situazioni in cui il cambio non è consentito:
1) Da GAE/GPS a GI
Una volta accettata una supplenza da GAE o GPS, non è più possibile abbandonarla per accettarne un’altra da GI.
Esempio: hai accettato 7 ore da GPS fino al 30/6. Poi ti propongono da GI un incarico di 18 ore fino al 30/6 >>> Non puoi lasciare la GPS.
2) Da supplenza breve GI a un’altra supplenza breve GI
Non si può lasciare una supplenza breve presa da GI per accettarne un’altra, anche se questa ha durata maggiore o un orario superiore.
Esempio: hai una supplenza breve da GI di 7 ore per 20 giorni. Ti propongono un’altra supplenza breve di 18 ore per 120 giorni >>> Non puoi lasciare la prima.
3) Da supplenza breve GI a supplenza “fino al termine delle lezioni” GI
– Non è consentito nemmeno il passaggio da una supplenza breve a una con scadenza “fino al termine delle lezioni”.
– Il divieto vale anche se la nuova supplenza ha un numero di ore superiore.
Esempio: sei in una supplenza breve da GI fino al 15 ottobre. Ti offrono una supplenza fino al 6 giugno (termine lezioni), sempre da GI >>> Non puoi lasciare la breve.
4) Nella scuola dell’infanzia e primaria: supplenze brevi da GI fino o superiori a 10 giorni
se si è già su una supplenza breve fino ai 10 giorni, non la si può abbandonare per un’altra, anche se questa ha durata o orario maggiore.
Esempio: hai una supplenza breve da GI di 10 giorni. Ti chiamano per una nuova supplenza di 30 giorni >>> Non puoi lasciare quella già in corso.
Nota generale
In tutti i casi in cui non è consentito lasciare la supplenza, resta comunque valido il diritto al completamento orario secondo i criteri stabiliti dall’O.M. 88/2024: il docente può quindi sommare ore con altri incarichi compatibili, senza dover abbandonare quello in corso.
A seguire la tabella che riassume in maniera schematica i principali casi

di LA REDAZIONE
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