Concorso, 10 posti per "Dirigente di II fascia" in servizio a tempo indeterminato. Requisiti di ammissione, prova scritta e orale. Domande di partecipazione dal 14 gennaio al 13 febbraio 2026 (Nota)
- La Redazione

- 31 dic 2025
- Tempo di lettura: 15 min
"La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ... "

POSTI A CONCORSO
È indetta, ai sensi dell’articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura comparativa, per la copertura di n. 10 posti della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dell’istruzione e del merito. La procedura è destinata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito nell’area o categoria apicale e in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente per l’accesso alla dirigenza.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) essere dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito o di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione e del merito;
f) aver maturato almeno cinque anni di servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito nell'area o categoria apicale.
g) possesso del titolo di studio di seguito indicato: Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) oppure Diploma di laurea (DL). I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente ovvero sia stata attivata la predetta procedura per il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso al concorso con riserva, purché alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia già attivato la procedura di riconoscimento di cui alla normativa vigente, fermo restando che il medesimo provvedimento dovrà essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
i) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, nonché alla data dell’inquadramento nel ruolo dirigenziale del Ministero dell’istruzione e del merito. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto dell’immissione in ruolo, la decadenza dal diritto all’inquadramento.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/” e sul sito istituzionale del Ministero https://www.mim.gov.it/, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso”.
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero e dal portale “InPA”. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. Le domande possono essere presentate dal giorno 14 gennaio 2026, alle ore 11:00, al giorno 13 febbraio 2026, alle ore 23:59, a pena di esclusione dalla procedura. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla piattaforma di cui al comma 2 che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
b) codice fiscale e residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) l’indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura;
g) un recapito telefonico;
h) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione;
i) di essere dipendente dei ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito ovvero dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione e del merito, in servizio da almeno cinque anni nell'area o categoria apicale;
j) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell’università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l’equiparazione;
k) la lingua dell’Unione europea in cui intende sostenere il colloquio di cui all’art. 10, paragrafo 1, lettera b;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
m) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
n) di non avere procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, salvo l’obbligo di dichiararli precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
o) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;
p) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 11;
q) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 12 del presente avviso;
r) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica), di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto come persona con disabilità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
La mancata allegazione sulla piattaforma di cui all’articolo 3, comma 2, di tale documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
s) l’eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4 - bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sulla piattaforma di cui all’articolo 3, comma 2, durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i files dovranno essere in formato .pdf. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it;
t) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente avviso.
Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento.
In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sulla piattaforma di cui all’articolo 3, comma 2, durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.
Il Ministero dell’istruzione e del merito effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.
Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sulla piattaforma di cui all’articolo 3, comma 2. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC dichiarato nella candidatura. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata sul Portale “InPA” e sul sito istituzionale del Ministero. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché in caso di presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli articoli 3 e 4, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
3. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura, l’Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. Con successivo provvedimento del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, sarà nominata una commissione esaminatrice competente per l’espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione della graduatoria di merito, che sarà composta da professionisti esperti nella valutazione degli ambiti di competenza nelle materie previste per le prove scritta e orale di cui agli articoli 9 e 10 del presente avviso.
FASI DELLA PROCEDURA
1. La procedura selettiva è espletata secondo le modalità di seguito indicate:
a) una eventuale prova preselettiva di cui all’articolo 8 del presente avviso;
b) prova scritta di cui all’articolo 9 del presente avviso (max 100 punti);
c) prova orale di cui all’articolo 10 del presente avviso (max 100 punti);
d) valutazione dei titoli, di cui all’articolo 11 del presente avviso (max 30 punti).
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta.
3. Ai fini della graduatoria finale sono ritenuti idonei i candidati che nella prova orale abbiano ottenuto un punteggio minimo di 70/100.
4. La procedura selettiva è volta alla valutazione anche delle capacità e attitudini con riferimento alle competenze, individuate a partire dal modello di competenze dei dirigenti della PA italiana previsto nelle “Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica”, adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022.
5. Per l’espletamento della procedura, ivi compresa l’eventuale predisposizione dei quesiti da somministrare il giorno di svolgimento della prova preselettiva, il Ministero dell’istruzione e del merito si riserva di avvalersi di soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili e ferme restando le competenze della Commissione esaminatrice.
PROVA PRESELETTIVA
1. In relazione al numero delle domande pervenute, si fa riserva di effettuare una prova preselettiva.
2. L’eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla da risolvere in ottanta minuti, comprendenti:
1) 10 quesiti di ragionamento verbale e logico;
2) 10 quesiti di diritto amministrativo;
3) 10 quesiti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito;
4) 5 quesiti in materia di codice dei contratti pubblici;
5) 5 quesiti in materia di privacy e anticorruzione;
6) 5 quesiti in materia di pubblico impiego;
7) 5 quesiti di diritto costituzionale;
8) 5 quesiti di diritto dell’Unione europea;
9) 5 quesiti di contabilità pubblica.
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
a) risposta esatta: +1 punto;
b) mancata risposta: 0 punti;
c) risposta errata: -0,35 punti.
3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, sarà effettuata, attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
5. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
7. I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
8. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
10. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dalla procedura.
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
12. In esito alla prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati collocatisi fino alla duecentesima posizione, oltre agli ex aequo.
PROVA SCRITTA
1. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare il possesso di una adeguata conoscenza del candidato negli ambiti giuridico-amministrativo, contrattualistico-contabile e organizzativo-gestionale, nonché della capacità e attitudine all'analisi, sintesi e risoluzione di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali. In particolare, la prova potrà vertere sulla conoscenza dei principali istituti attinenti alle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, codice dei contratti pubblici, contabilità di stato, normativa in materia di pubblico impiego e di reati contro la pubblica amministrazione, scienza dell’amministrazione, privacy e anticorruzione.
2. La prova scritta, della durata di cinque ore, consisterà in particolare, nella redazione di un elaborato diretto ad analizzare un caso pratico o quesito situazionale, illustrando gli istituti applicabili, le criticità, le opportunità e la soluzione legittima ritenuta più efficace da applicare al caso analizzato.
3. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intenderà superata con un punteggio minino di 70/100.
4. La Commissione esaminatrice procederà alla pubblicazione della griglia dei criteri sulla base della quale sarà valutata la prova, con particolare riferimento, alla chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione, capacità di risolvere problemi specifici, conoscenza degli istituti trattati, capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità e padronanza delle tecniche di argomentazione.
5. L’Amministrazione si riserva di svolgere la prova scritta mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.
6. Nel corso della prova scritta, i candidati possono consultare fonti esclusivamente normative, primarie e secondarie, purché non commentate o annotate con dottrina e giurisprudenza, né contenenti alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono ammessi manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere.
7. L'avviso di convocazione per la prova scritta contenente il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà e con eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla Commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.
PROVA ORALE
1. La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio minimo di 70 punti - consiste in un colloquio volto alla valutazione dell’esperienza professionale, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del candidato, secondo metodologie e standard riconosciuti, nonché all’accertamento:
a) del possesso delle competenze di cui all’articolo 7 del presente avviso e delle conoscenze dei principali istituti rientranti nelle materie di cui all’articolo 9, oltre che sulla conoscenza dell’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito;
b) della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua dell’Unione europea prescelta dal candidato, verificata attraverso la lettura, la traduzione di un testo e la conversazione. Viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
2. L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100.
4. L’assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
5. La prova orale di cui al presente articolo si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
7. La Commissione esaminatrice, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
NOTA
di LA REDAZIONE
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