Riforma Legge 104: congedo fino a 24 mesi e smart working prioritario. Ecco le novità a partire da Gennaio 2026 e come beneficiare di tali misure. Tutte le INFO
- La Redazione

- 6 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Dal 1° gennaio 2026 sono in arrivo importanti modifiche riguardanti la Legge 104: entreranno in vigore...

Dal 1° gennaio 2026 sono in arrivo importanti modifiche riguardanti la Legge 104: entreranno in vigore, dunque, alcune disposizioni previste dalla legge 106/2025; quest'ultima, infatti, si articola in disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Si tratta di una riforma volta a rafforzare la Legge 104 del 1992.
Ma analizziamo più da vicino tutte le novità più importanti.
CHI SONO I BENEFICIARI DI TALI NUOVE MISURE?
L'articolo 1, comma 1, della legge 106/2025 delinea in maniera ben articolata i beneficiari di tali misure.
Più dettagliatamente si fa riferimento a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
CONGEDO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO
I soggetti beneficiari godranno di specifiche tutele. Tra gli strumenti più importanti, appositamente introdotti dalla legge 106/2025, ritroviamo il congedo straordinario non retribuito della durata massima di 24 mesi: potrà essere richiesto un periodo di congedo, continuativo o frazionato, tenuto conto delle esigenze personali e cliniche del lavoratore.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
SMART WORKING PRIORITARIO
La novità di maggior rilievo è quella contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge 106/2025 che dispone espressamente che decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La priorità riconosciuta dalla Legge 106/2025 non è però incondizionata: l’accesso allo smart working resta subordinato alla compatibilità con le mansioni svolte.
Il datore di lavoro, dunque, dovrà valutare concretamente se l’attività possa essere resa da remoto oppure no.
Qualora ciò sia possibile, il lavoratore che rientra nelle condizioni di fragilità previste dalla legge ha titolo preferenziale rispetto ad altri dipendenti.
In tal caso viene riconosciuto al beneficiario un vero e proprio diritto soggettivo, azionabile nei limiti dell’organizzazione aziendale.
di VALENTINA TROPEA
Docenti e ATA: pagamenti arretrati CCNL scuola 2022/24 in arrivo. Quando verranno pagati davvero? I due scenari dopo la verifica della Corte dei Conti: importi e tempistiche da conoscere
Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (IN AGGIORNAMENTO)
Docenti e ATA, TREDICESIMA TARDIVA NoiPA: PAGAMENTO IN ARRIVO con un cedolino aggiuntivo? Ecco la DATA UTILE DI ACCREDITO, chi ne ha diritto e perché l'importo potrebbe essere più basso. Tutte le INFO






.jpg)
























%20(2).jpg)
.jpg)



















Commenti