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Carta Docente ai PRECARI: 2.500 euro ad una docente che ha svolto cinque supplenze di lunga durata senza ricevere un euro per la formazione. Nessuna discriminazione nel riconoscere il beneficio

Carta Docente ai PRECARI: il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro accerta li diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica...

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La formazione dei docenti è "obbligatoria, permanente e strutturale": a sostenerlo, paradossalmente, è stato lo stesso legislatore che ha prodotto l'art. 1 L. n. 107/2015, nel quale invece la Carta del docente è stata negata al personale precario. Ad evidenziare l’incongruenza è stato il Tribunale di Piacenza, sezione Civile, nell’esaminare il ricorso di una docente, assistita dai legali Anief, che tra il 2019 e il 2025 ha svolto cinque supplenze di lunga durata senza ricevere un euro per la formazione. Adesso, invece, il giudice gli riconosce i 2.500 euro negati.

Il Tribunale di Piacenza si è rifatto alla posizione della Corte di Giustizia europea, la quale “ha affermato che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario”.

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Quindi, nella sentenza è stato evidenziato che “con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche li Consiglio di Stato, rilevando che "un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare al loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far si che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.


“In altre parole – ha detto ancora il Consiglio di Stato -, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, p e r la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura ni cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.


Infine, il giudice del Tribunale di Piacenza ha ricordato che “il quadro giurisprudenziale sopra delineato”, è stato “integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari”.


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“Anche la domanda relativa all' a.s. 2024/2025 – conclude il giudice - deve trovare accoglimento, e pertanto deve accertarsi li diritto della ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto, pur essendo previsto dalla legge all' art. 1comma 572 della L. 207- 2024 che li riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08), non risulta dalla documentazione in atti che li Ministero vi abbia dato attuazione. A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2020,2020-2021,2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025 con la conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge”.

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Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “siamo a commentare l’ennesima sentenza con parere favorevole del giudice. Il quale, inevitabilmente, non può che dare seguito a quanto stabilito, con estrema chiarezza, dal Consiglio di Statodalla Corte di Giustizia Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche in indicazioni contrattuali, come il Ccnl, e normative, come il Testo unico della Scuola, per non parlare della Costituzione italiana. Stando così le cose, il legislatore dovrebbe rendersi conto che dimenticando i supplenti ha fatto una grave errore, smentendo addirittura sé stesso con quanto detto sulla formazione professionale che è per tutti obbligatoria e strutturale. Anief consiglia, pertanto, tutti i supplenti annuali attuali e passati, anche se entrati nel frattempo di ruolo, a presentare ricorso gratuito con Anief, al fine di recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PIACENZA

P.Q.M.

lI Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza,

domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta li diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in

parte motiva, per l'importo di €500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi ni euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

Piacenza, 25 settembre 2025


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di VALENTINA TROPEA




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