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Carta docente: 2.500 euro più interessi ad un supplente entro 60 giorni. Anief: "l’amministrazione scolastica risulta in forte difetto nei confronti dei suoi dipendenti"

"Per questo motivo, quando un giudice del lavoro condanna l’amministrazione scolastica al pagamento di 2.500 euro per mancata assegnazione della Carta del docente ad un ... "


Le sentenze si possono commentare, ma non eludere. Per questo motivo, quando un giudice del lavoro condanna l’amministrazione scolastica al pagamento di 2.500 euro per mancata assegnazione della Carta del docente ad un precario, il risarcimento va fatto. Soprattutto dopo che la sentenza è passata in giudicato, ovvero dopo 120 giorni dalla sua notifica.


Dal Ministero, invece, non è stato accreditato nulla al docente: ecco che, allora, interviene il Tar. Quello del Veneto, sollecitato dal sindacato Anief per una sentenza di questo tipo emessa a Treviso, ha quindi intimato all’Amministrazione “l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale. Dalla documentazione prodotta in giudizio – si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto - non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare a favore di parte ricorrente la Carta Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo”.


Il Tar ha inoltre provveduto a specificare che in “caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione” verrà automaticamente nominato, “ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “sentenze come quelle del Tribunale regionale del Veneto, sono ormai all’ordine del giorni: diversi Tar, è già accaduto con quelli del Lazio, della Calabria,dell’Emilia Romagna e diversi altri, non possono che prendere atto della situazione e applicare la legge, ribadendo che l’amministrazione scolastica risulta in forte difetto nei confronti dei suoi dipendenti che non ricevano il risarcimento relativo alla card per la loro formazione così come è stato stabilito dal giudice del lavoro: stavolta, però, il Ministero non potrà continuare ad attendere, ma rispettare la vicina scadenza imposta dallo stesso Tar effettuando l’accreditamento della somma nei tempi stabiliti dal Tar stesso.



Qualora ciò non avvenga, infatti, subentrerebbe il commissario ad acta. Invitiamo tutti i precari ed ex precari vincitori di ricorso a presentare quindi ricorso gratuito prodotto con Anief finalizzato al recupero della card elettronica da 500 euro annui”, conclude il presidente del giovane sindacato.



LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL VENETO

P.Q.M..

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con rimborso del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



di LA REDAZIONE




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