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Carta del docente negata ai precari, a Santa Maria Capua Vetere una supplente recupera 3.000 euro con gli interessi, perché concederla ai supplenti “è nell’interesse del servizio scolastico”

"La Carta del docente è stata introdotta dal legislatore come strumento formativo “a sostegno alla didattica "annua" ed esprime chiaramente una..."


La Carta del docente è stata introdotta dal legislatore come strumento formativo “a sostegno alla didattica "annua" ed esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”. A scriverlo è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro e Previdenza, nell’accordare ad una supplente ben sei annualità della card utili alla formazione professionale, per il lavoro svolto tra il 2017 e il 2023, che hanno portato il giudice a condannare il Ministero ad assegnare alla docente complessivi 3.000 euro, “oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.


Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).


“Nel caso di specie – continua il giudice -, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.

Inoltre, dopo avere esplicitato il lungo esame normativo e giuridico, il Tribunale campano ha affermato che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.



Quindi, il giudice ha stabilito che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.


Infine, nella sentenza è stato ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha detto che “è escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “anche stavolta il peso specifico dei pareri del Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione hanno influito tanto nella decisione del giudice del lavoro: il concetto di base rimane comunque sempre lo stesso, ovvero che non si possono discriminare gli insegnanti precari, trattati diversamente dai colleghi di ruolo, e non si possono danneggiare gli alunni, che si ritrovano tanti docenti privi di adeguato aggiornamento professionale. Questo significa che i precari insegnanti attuali e passati, anche se entrati nel frattempo di ruolo, hanno alte possibilità di recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, a seconda degli anni da rivendicare, presentando ricorso gratuito con Anief, sempre facendo sempre attenzione a non oltrepassare i cinque anni dalla sottoscrizione del primo contratto a termine”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

P.Q.M

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.040,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Paolo Colombo

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento


di LA REDAZIONE




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