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Antincendio e messa in sicurezza delle scuole: stanziati 223,7 milioni di euro per gli enti locali. Termini e modalità di presentazione delle domande. Quale documentazione necessaria? (Avviso MIM)

"Al fine di consentire l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza delle scuole, in esecuzione del ... "

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Al fine di consentire l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza delle scuole, in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, è indetta la presente procedura pubblica per l’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

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Il Ministero dell’istruzione e del merito si riserva, all’esito di questa selezione e tenendo conto delle candidature presentate, di integrare il presente Avviso con ulteriori risorse che si potranno rendere disponibili, anche a valere sulla quota del fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, che sarà autorizzata a favore del Ministero dell’istruzione e del merito con successiva delibera CIPESS, e a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate secondo la Tabella VI al Ministero dell’istruzione e del merito dall’anno 2027 all’anno 2036, nel rispetto delle percentuali di distribuzione territoriale e dei principi di ciascun fondo.


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Le risorse sono ripartite, ai fini delle graduatorie, in ambito regionale secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 343, destinando agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno una quota di risorse non inferiore al 40%.

Il 70% delle risorse di cui al comma 1 è destinato a interventi di adeguamento alla normativa antincendio, mentre il restante 30% è destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA

1. Possono partecipare alla presente selezione pubblica i comuni, le città metropolitane, le province, ivi incluse quelle autonome di Trento e Bolzano, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione di cui siano proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. È autorizzata a presentare le proprie candidature anche la Regione Valle d’Aosta per gli edifici di propria competenza relativi a istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.

2. Gli enti locali partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione.


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PROPOSTE E CANDIDATURE FINANZIABILI

1. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi di cui ai decreti ministeriali del 26 agosto 1992 e del 7 agosto 2017 (norma tecnica verticale) e al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e al Codice di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche, nonché a interventi urgenti di messa in sicurezza, con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nel Sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura. L’ultimo aggiornamento SNAES è garantito secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2. Fanno eccezione gli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe.

2. Ogni ente locale può presentare massimo n. 3 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico. I comuni capoluogo di provincia, anche se ricompresi nella medesima provincia, possono presentare ciascuno massimo n. 6 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico. Le province, le città metropolitane, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, i comuni capoluogo delle aree metropolitane e la Regione autonoma Valle d’Aosta, per le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, possono presentare massimo n. 10 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico.

3. Gli enti beneficiari si impegnano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo non inferiore a 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli enti locali possono candidare edifici che risultano nello stato “attivo” o “non agibile” nel Sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. L’ultimo aggiornamento dello SNAES, anche rispetto ai suddetti campi, verrà effettuato alle ore 18.00 del 9 dicembre 2025.

2. Nel caso in cui la proprietà dell’edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre l’intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell’ente proprietario prima dell’inoltro della candidatura.

3. Non sono ammesse candidature:

a) relative a edifici non censiti nello SNAES o aventi uno stato diverso da “attivo” o “non agibile”;

b) che non rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1;

c) relative a edifici che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultano beneficiari di finanziamenti PNRR;

d) relative a interventi aventi tipologie diverse da quelle di cui all’art. 3 del presente Avviso;

e) di adeguamento alle norme antincendio di edifici inclusi nella stessa area scolastica dell’edificio candidato a valere sul presente Avviso, qualora gli stessi risultino inclusi nella medesima progettazione antincendio;

f) relative a interventi per i quali risultano già avviate le procedure di affidamento dei lavori;

g) incomplete, presentate con modalità differenti rispetto a quanto previsto dall’art. 7, ricevute dopo il termine di scadenza del presente avviso oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente avviso;

h) presentate da enti locali che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

i) relativi a progetti già finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, per le medesime finalità in violazione del c.d. “doppio finanziamento” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

j) relative a progetti che modificano interventi finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, per i quali i lavori risultano ultimati da meno di 5 anni;

k) su edifici inagibili che a conclusione dell’intervento finanziato con il presente Avviso non risultino funzionali e fruibili per il servizio scolastico. 4. Non è possibile utilizzare il contributo di cui al presente Avviso per il completamento di interventi in corso.


TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria richiesta di contributo entro le ore 18.00 del giorno 15 dicembre 2025, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell’istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza https://pnrr.istruzione.it/.

2. L’area del sistema informativo presentazione delle candidature sarà aperta in 2 fasi: - fase 1: accesso al sistema informativo con SPID o carta d’identità elettronica (CIE) per l’identificazione dell’ente locale e per il caricamento dei dati relativi al legale rappresentante o suo delegato – apertura dalle ore 15.00 del giorno 27 novembre 2025; - fase 2: accesso al sistema informativo per la presentazione della candidatura e il caricamento dei relativi allegati – apertura dalle ore 15.00 del giorno 3 dicembre 2025.


3. Per la presentazione della candidatura, gli enti dovranno compilare ogni sezione del formulario proposto sul sistema informativo, specificando, in particolare:

a) la denominazione dell’ente proponente (comune, città metropolitana, provincia, ente di decentramento regionale, libero consorzio comunale, regione autonoma della Valle d’Aosta);

b) il/i codice edificio scolastico dello SNAES (Sistema nazionale anagrafe edilizia scolastica) oggetto di intervento, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe;


c) il costo totale dell’intervento;

d) l’importo di finanziamento richiesto;

e) l’importo presunto dei lavori (compresi i costi della sicurezza) IVA esclusa;

f) l’anno di costruzione dell’edificio pubblico adibito ad uso scolastico;

g) il codice CUP relativo alla presente richiesta di finanziamento (stato attivo o inagibile). Non sono validi CUP provvisori o con stato “revocato”. Si precisa che il CUP deve essere specifico e l’ente deve compilare il template dedicato, seguendo le indicazioni contenute nel manuale che sarà pubblicato al momento dell’apertura del sistema informativo. Non è possibile utilizzare CUP già richiesti prima della presentazione della candidatura e in modo difforme dalle indicazioni contenute nel manuale;


h) il numero di studentesse e studenti ospitati nell’edificio oggetto di intervento ovvero che saranno ospitati a seguito dell’intervento (solo per edifici inagibili) sulla base della dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico da allegare alla candidatura;

i) il numero di occupanti ai fini della classificazione antincendio (presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente) sulla base della dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico da allegare alla candidatura;

j) le attività previste e le categorie presenti nell’area scolastica, ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per le quali non sia già presente una SCIA o un CPI in corso di validità che saranno oggetto di intervento di adeguamento;

k) l’eventuale livello di progettazione posseduto e approvato in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso;


l) la scelta tra adeguamento antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, indicando per quest’ultima una tra le seguenti tipologie:

- interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti;

- interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili, documentati e accertati;

- interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;


- interventi di rimozione e bonifica dell’amianto (la cui presenza deve essere preventivamente certificata mediante campionamenti, analisi di laboratorio e conseguente valutazione del rischio);

- interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- interventi per bonifica gas radon in caso di superamento dei limiti di legge (la cui valutazione del rischio deve essere preventivamente certificata mediante misurazione in situ);

- altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica;

m) condizione di inagibilità totale o chiusura dell’edificio documentata da ordinanza sindacale o provvedimento di autorità giudiziaria e/o altra autorità competente, già emanato alla data di pubblicazione del presente Avviso;

n) appartenenza ad aree interne, montane o isole minori.


4. Terminata la fase di inserimento dei dati, viene generato un documento in versione pdf con i contenuti dell’istanza che l’ente deve firmare digitalmente e poi caricare, unitamente alla documentazione tecnica richiesta, sul sistema informativo nell’apposita sezione, inoltrando la relativa candidatura. N.B.: saranno prese in considerazione le sole candidature in stato “Inoltrato”, mentre non sono considerate tali quelle rimaste in stato “In bozza”.

5. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione della candidatura firmata digitalmente saranno disponibili, dalla data di apertura del sistema informativo, nella sezione “Manuali” della pagina web dedicata all’avviso all’interno del sito del Ministero dell’istruzione dedicato al PNRR https://pnrr.istruzione.it/.


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il finanziamento concesso con il presente Avviso sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) acconto del 30% del contributo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento;

b) trasferimenti per stati di avanzamento fino al 90% del contributo al netto delle economie di gara;

c) saldo finale pari al 10% del contributo, al netto delle economie finali di intervento. 2. Il saldo del 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.


3. Le erogazioni di cui al punto 1 sono subordinate al corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio. Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati di avanzamento, fisico, procedurale e finanziario degli interventi.

4. Le economie derivanti dalle procedure di gara, sia di servizi sia di lavori (anche in caso di affidamento diretto), non sono nella disponibilità dell’ente locale beneficiario e sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite.

5. Il Ministero dell’istruzione e del merito può procedere a disporre sopralluoghi presso le sedi degli enti locali beneficiari e presso gli edifici oggetto di intervento al fine di verificare l’andamento dei lavori e il corretto utilizzo delle risorse assegnate.


IMPORTO DEL CONTRIBUTO DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI UTILIZZO

1. Per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio, il contributo massimo richiedibile è determinato sulla base del numero (n) di occupanti ai fini della classificazione antincendio (presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente):

• 0< n ≤100 50.000 €

• 101 < n ≤ 150 70.000 €

• 151 < n ≤ 300 130.000 €

• 301 < n ≤ 500 200.000 €

• 501 < n ≤ 800 300.000 €

• 801 < n ≤ 1200 400.000 €

• n > 1200 500.000 €


2. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza il contributo massimo richiedibile è determinato sulla base del numero (n) di studentesse e studenti presenti negli edifici oggetto di intervento ovvero che saranno ospitati a seguito dell’intervento (in caso di edificio inagibile):

• 0< n ≤100 100.000 €

• 101< n ≤300 200.000 €

• 301 < n ≤ 500 300.000 €

• 501 < n ≤ 1.000 400.000 €

• n > 1000 500.000 €

3. Per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio almeno il 60% del contributo dovrà essere utilizzato per la voce “lavori” (inclusi i costi della sicurezza) IVA esclusa del quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto e almeno l’80% del suddetto importo dovrà essere destinato ad opere strettamente connesse all’adeguamento antincendio.

4. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza almeno il 60% del contributo dovrà essere utilizzato per la voce “lavori” (inclusi i costi della sicurezza) IVA esclusa del quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto e almeno il 50% del contributo dovrà essere destinato a opere strettamente connesse alla tipologia di intervento scelta per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8.

5. I lavori devono essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026.


NOTA



di LA REDAZIONE




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