Nessun cambiamento nel caso di assenze da parte del personale docente, educativo e ATA di ruolo e/o supplente scuola per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid. La normativa (comma 5, dell’ art. 3, del decreto-legge n. 41/2021) che prevede questa possibilità è ancora in vigore. L’assenza dal lavoro del personale docente e non docente della scuola, continua ad essere giustificata e non determina alcuna riduzione del trattamento economico.
Eventuali assenze nei giorni successivi, dovute ai postumi del vaccino, rientrano, invece, nei giorni di malattia e, pertanto, sono soggette a riduzioni.
Si tratta di una decurtazione relativa ai primi dieci giorni, totali, di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi dieci giorni di assenza per malattia durante tutto l’anno.
di ISABELLA CASTAGNA