Cominciamo ricordando che i “contratti Covid”, sono da considerarsi supplenze brevi e come tali saranno trattati.
Le supplenze del personale Ata sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, hanno diritto alla retribuzione delle prestazioni che eccedono l’orario di servizio con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
ART.51 – ORARIO DI LAVORO ATA
1. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
Dal momento in cui al dipendente sono state impartite disposizioni per le quali è stato superato l’orario di lavoro, può richiedere, in luogo di retribuzione, il recupero di tali ore in forma corrispondente in ore/giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
PROGETTO PON
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio restano a discrezione del dipendente, lo stesso dovrà darne disponibilità a inizio anno scolastico.
Il PON è sempre retribuito nel modo in cui verrà proposto al dipendente all’atto di contrattazione.