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MUTUO INPS AGEVOLATO, COME FUNZIONA? ECCO COME RICHIEDERLO E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

"È un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per uno dei seguenti motivi: sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione, acquistare o costruire... "

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COS’È?

Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per uno dei seguenti motivi: sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione, acquistare o costruire un box o posto auto destinato a diventare pertinenza della prima e unica casa di abitazione, sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare, e chiudere un mutuo già contratto con una banca. 

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CHI PUO’ RICHIEDERLO ? 

Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno:

- in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda;

- pensionati.

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COME FUNZIONA ?

La durata dei mutui è di:

  • 10 anni; 

  • 15 anni;

  • 20 anni;

  • 25 anni; 

  • 30 anni.

La durata massima del piano di ammortamento del mutuo è commisurata all’età del richiedente al momento della presentazione della domanda, considerato che la somma tra età del richiedente e durata dell’ammortamento non può essere maggiore di 80. 

La durata massima del mutuo è di 15 anni nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.

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Il rimborso della somma mutuata viene effettuato con le seguenti modalità:

  • con metodo di calcolo "alla francese";

  • in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati con provvedimento dell'INPS.

L'importo delle rate dipende, quindi, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta del richiedente, può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo.

Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite l'utilizzo dei canali PagoPA.

Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

REQUISITI ED OBBLIGHI ?

L'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale (art. 6 del Regolamento), tranne nei casi in cui:

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura complessivamente pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;


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  • il richiedente, ancorché proprietario di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);

  • l'inagibilità dell'abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall'autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;

  • il richiedente sia comproprietario di un'abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l'acquisto delle quote residue).

Il mutuo non può essere concesso nei seguenti casi:

  • se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;

  • in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).

QUANDO FARE DOMANDA ?

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno. 

COME FARE DOMANDA  ?

La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS.


di LA REDAZIONE



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