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Docenti precari, stipendi più bassi perché l’RPD non c’è: il Tribunale di Roma accoglie il ricorso Anief e fa recuperare ad una precaria oltre 1.000 euro più interessi

"È illegittimo privare gli insegnanti supplenti della scuola della Retribuzione professionale docente: a ricordarlo è ... "


"È illegittimo privare gli insegnanti supplenti della scuola della Retribuzione professionale docente: a ricordarlo è stato il giudice del lavoro di Roma, che ha accolto il ricorso, prodotto dai legali operanti per Anief, in difesa di una docente che nell’anno 2019-2020 aveva svolto più supplenze per brevi periodi a seguito di “reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria”.


Nell’accogliere in pieno il ricorso presentato dagli avvocati dell’Anief, il Tribunale di Roma ha ricordato che “la Suprema Corte ha osservato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.


Quindi, sempre la Cassazione ha rilevato che “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".


La stessa Corte di Cassazione ha fatto presente che “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”. Quindi, il giudice del lavoro ha ribadito che “l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione”.



Alla luce di ciò, “nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD”.


Per concludere, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" e pertanto “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “il giudice del lavoro di Roma ha bene evidenziato che applicando il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) non esistono ‘ragioni oggettive’ che possano dare un consenso alla diversità di trattamento economico tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, ma neanche tra insegnanti con supplenze annuali ed altri con contratti di tipo ‘breve e saltuario’.


Ricordo che tra le espressioni giunte dalle aule di giustizia, c’è anche un’Ordinanza esemplare della Cassazione - ottenuta sempre da legali Anief - che si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE che ha dato giustizia rispetto al diritto dei precari ‘brevi’ a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili a al mese, in base all’anzianità di servizio: il concetto base è che anche la supplenza di uno o pochi giorni è sufficiente per avere la Retribuzione professionale docente, come anche il Compenso individuale accessorio per il personale Ata”.


di LA REDAZIONE




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