Carta Docente, il giudice dà ragione ai docenti precari: a Varese 2.500 euro riconosciuti con Anief
- La Redazione

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"Dopo avere esaminato legislazione e giurisprudenza in materia, il giudice del lavoro è infatti giunto alla conclusione che “la natura temporanea del rapporto del docente con ... "

"Negare la Carta del docente ai precari non è legittimo. A stabilirlo stavolta è stato il tribunale del lavoro di Varese, che ha risarcito con 2.500 più interessi un insegnante, difeso da legali operanti per Anief, che aveva svolto cinque supplenze annuali tra il 2018 e il 2022. Dopo avere esaminato legislazione e giurisprudenza in materia, il giudice del lavoro è infatti giunto alla conclusione che “la natura temporanea del rapporto del docente con il Ministero non può legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei destinatari della carta elettronica di cui è causa”.
Nella sentenza è stato prima di tutto ricordato che “gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria contemplano in capo all’Amministrazione scolastica l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Inoltre, il “Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 1842 del 2022” ha fatto sapere che l’esclusione dei precari dalla Carta del docente “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Sempre nella sentenza di Varese è stata prodotta una ordinanza della Corte di Giustizia Europea (la n. 450 del 18.05.2022), con la quale è stato “affermato che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell’accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini:
«......La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale ......... al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza»”.
Anche secondo la Corte di Cassazione “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961)”. Pertanto, la stessa Suprema Corte ha concluso che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le decisioni delle aule dei tribunali del lavoro sono ormai unidirezionali e indicano che la Legge sulla Carta del docente ha dimenticato i precari. Come ribadito da Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione. Per recuperare i 500 euro per ogni anno scolastico, come è accaduto a Varese è però necessario che i precari o ex precari presentino ricorso gratuito con Anief, così da potere ottenere fino a 3mila euro di risarcimento, più gli interessi maturati”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VARESE
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXXX nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -, in persona del Direttore Generale pro tempore, a mezzo ricorso depositato in data 1° aprile 2024, così provvede, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e, per l’effetto, condanna parte resistente alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l’importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
di LA REDAZIONE
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