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Anche a Venezia il giudice dice che a beneficiare della Carta del docente devono essere anche i precari: 1.500 euro al supplente annuale per superare “un’ingiustificata discriminazione”

"Hanno pieno diritto a fruire della Carta del docente anche gli insegnanti precari, pure se con cattedra dimezzata, ad esempio solo 9 ore su 18 alle superiori"




Hanno pieno diritto a fruire della Carta del docente anche gli insegnanti precari, pure se con cattedra dimezzata, ad esempio solo 9 ore su 18 alle superiori. Lo dice anche il Tribunale di Venezia motivando in tal modo il risarcimento di 1.500 euro a un insegnante che ha fatto ricorso con Anief dopo avere lavorato per tre annualità, tra il 2019 e il 2023, senza vedersi assegnato nemmeno un euro per l’aggiornamento professionale. Il giudice ha spiegato che la Carta docente non si può negare ai precari, poiché nel “d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.



Tale interpretazione, si legge nella sentenza, che “limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Dopo avere ricordato che la Corte di Giustizia Ue ha una visione della questione analoga, il giudice ha scritto che sul “punto è ora intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L. 29961 del 27 ottobre 2023secondo la quale deve concludersi che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena”, riferendosi a tutti i tipi di supplenze annuali.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “se Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre scorso, Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, la pensano tutti allo stesso modo, come si fa non pensare che la norma è discriminante e sbagliata. Il Governo farebbe bene, anche per autotutelare lo Stato, a modificare la norma: è chiaro che finchè questo non avverrà, non continueremo a presentare ricorso gratuito per avere i 500 euro della Carta del docente dal giudice del lavoro: per recuperare fino a 3.000 euro netti – conclude Pacifico - servono almeno 150 giorni di supplenze l’anno negli ultimi cinque anni”.



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di LA REDAZIONE




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