Pacifico: "presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro di risarcimento, facendosi assegnare dal giudice la Carta del docente significa recuperare una somma non indifferente per formarsi"

Gli “artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”: lo ricorda, in una sentenza di alcuni giorni fa, il Tribunale del lavoro di Treviso nell’accogliere il ricorso, presentato dai legali che operano per l’Anief, in difesa del diritto di un insegnante, oggi di ruolo, ad avere la Carta del docente che per un triennio consecutivo – tra gli anni scolastici che vanno dal 2018al 2020/21 - ha prestato servizio come supplente nella scuola pubblica. Il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione a risarcire “la parte ricorrente” con “l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica”.
Il riferimento al Ccnl del comparto Istruzione è stato fatto anche dal Consiglio di Stato, si legge ancora nella sentenza di Treviso, che con la posizione n. 1842/22 del 16/3/2022, ha spiegato che “sono destinatari” della card annuale per l’aggiornamento “anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Dello stesso parere si è detta la Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, la quale ha ricordato che “la formazione continua dei docenti è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”, al fine di “valorizzarne le competenze professionali”. Infine, lo scorso ottobre la Corte di Cassazione ha allargato la fruizione della Carta a tutti i docenti con contratto fino al termine delle lezioni.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha quindi ribadito che “presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro di risarcimento, facendosi assegnare dal giudice la Carta del docente significa recuperare una somma non indifferente per formarsi, ma anche mandare un segnale all’amministrazione sulla sete di giustizia del personale che se ancora precario diventa il bersaglio numero uno delle azioni discriminanti portate avanti non di rado dal legislatore. Quando però il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, la Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, e la stessa Corte di Cassazione danno ragione ai supplenti, allora non possiamo meravigliarci se già 15 mila docenti hanno ottenuto giustizia e quella Carta del docente che lo Stato continua a negargli per colpa di un comma sbagliato nella Legge 107/15”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2018/19 a 2020/21 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
Treviso, 15.02.2024
Il Giudice
di LA REDAZIONE
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