Pacifico: "Questa sentenza allarga anche al personale Ata la possibilità di farsi riconoscere per intero il servizio svolto da precari svolto oltre i quattro anni e inferiore a 180 giorni..."
Tutti gli anni di supplenza concorrono e incidono allo stesso modo sulla ricostruzione di carriera professionale, anche quelli pre-ruolo: lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza sezione Controversie di lavoro esaminando il ricorso, presentato dai legali Anief, di una collaboratrice scolastica entrata di recente in ruolo e che ha chiesto la considerazione piena degli anni pre-ruolo. Il giudice gli ha dato ragione ricordando che la Corte di Giustizia europea ha spiegato che “la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”.
Pertanto, la stessa Corte UE, ha stabilito che “non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato” tra lavoratori della scuola di ruolo e precari, “non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea”.