Ricostruzione carriera, per gli ATA gli anni di precariato valgono per intero:a Cosenza il giudice dà ragione al collaboratore scolastico assistito dai legali Anief, risarcito e con stipendio adeguato
- La Redazione

- 3 apr 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Pacifico: "Questa sentenza allarga anche al personale Ata la possibilità di farsi riconoscere per intero il servizio svolto da precari svolto oltre i quattro anni e inferiore a 180 giorni..."


Tutti gli anni di supplenza concorrono e incidono allo stesso modo sulla ricostruzione di carriera professionale, anche quelli pre-ruolo: lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza sezione Controversie di lavoro esaminando il ricorso, presentato dai legali Anief, di una collaboratrice scolastica entrata di recente in ruolo e che ha chiesto la considerazione piena degli anni pre-ruolo. Il giudice gli ha dato ragione ricordando che la Corte di Giustizia europea ha spiegato che “la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”.
Pertanto, la stessa Corte UE, ha stabilito che “non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato” tra lavoratori della scuola di ruolo e precari, “non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea”.
Secondo il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, “questa sentenza allarga anche al personale Ata la possibilità di farsi riconoscere per intero il servizio svolto da precari svolto oltre i quattro anni e inferiore a 180 giorni: ricordo che nello scorso autunno una nuova ulteriore sentenza favorevole della Corte di Giustizia europea sulla causa C-270/22, a distanza di cinque anni dalla sentenza Motter (C-466/17), ha ribadito lo stesso concetto. Una sentenza che arriva anche, ricordo, a quattro anni da quella della Cassazione n. 31149/2019 ottenuta dai legali Anief e dopo l'intervento ultimo del legislatore di adeguamento alla normativa europea per i neo-assunti dal 1° settembre con la legge 10 agosto 2023 n. 103. È bene che gli ex precari sappiano tutto questo e facciano sentire le loro ragioni, tramite i nostri avvocati, che portano benefici economici notevoli, sia sotto forma di risarcimenti sia come adeguamento dello stipendio per effetto della collocazione in fasce di pagamento superiori”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo e la condanna dell’Amministrazione alla collocazione nelle corrette posizioni stipendiali maturate per come richieste in ricorso e al pagamento delle differenze stipendiali con decorrenza dal 15.11.2017.
Rigetta nel resto la domanda.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza, 19.3.2024
IL GIUDICE
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