top of page
Immagine del redattoreLa Redazione

NEWS SCUOLA: AGGIORNAMENTO GaE PER IL TRIENNIO 2022 - 2025

Aggiornamento: 14 apr 2022


È possibile procedere con l'aggiornamento delle graduatorie docenti GAE fino al 4 aprile (entro le ore 23:59).

Infatti è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) e della prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (GI) del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.


GaE - Tutte le informazioni


Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:

  • nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli;

  • nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;

  • nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.


Le GaE sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente.


Chi può presentare la domanda

Il provvedimento è destinato al personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.



Chi non può partecipare alla procedura

Nell’articolo 8 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 60, si legge che non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Istruzione e Ricerca – sezione Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti; g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.


Chi può essere escluso

  1. coloro che presentino la domanda fuori termine;

  2. coloro che presentino la domanda in modalità difforme da quanto previsto (ossia tramite il portale di “Istanze Online”);

  3. coloro che presentino domanda in più di una provincia (salvo i docenti che ne hanno diritto);

  4. coloro che non risultino in possesso dei previsti requisiti.


Dove presentare la domanda

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica tramite “Istanze online” - previo possesso delle credenziali SPID - a partire dal 21 marzo (dalle ore 9.00) e fino al 4 aprile 2022 (entro le ore 23.59).

Gli interessati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono alla pagina dedicata attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”.


Cosa si può chiedere con l’istanza

Il provvedimento regolamenta l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa e il trasferimento da una provincia ad un’altra.


Come compilare la domanda

  • preferenza a parità di punteggio: deve essere confermata barrando le apposite caselle della relativa sezione.

  • priorità nella scelta della sede: deve essere riconfermata o dichiarata da chi l’acquisisce.

  • posti riservati: il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato. Coloro che lo richiedono per la prima volta e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza

la certificazione richiesta.


Titoli e servizi da dichiarare

I nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 (termine per la presentazione delle domande del triennio precedente) e quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 16 maggio 2019.

I servizi svolti nell’anno scolastico 2018/2019 dopo il 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.


Nota

Tra le novità si segnala che, ai fini dell’integrazione degli elenchi di sostegno, è stata prevista la possibilità di iscriversi con riserva per coloro che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.


GI - Tutte le informazioni


Con il presente Decreto Ministeriale sono aggiornate le graduatorie d’istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.


Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:

  • Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;

  • Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;

  • Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.


Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento

  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente

  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.


Date apertura domande

Tramite un avviso, da pubblicarsi sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.


Dove presentare la domanda

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica tramite “Istanze online”, previo possesso delle credenziali SPID.

Gli interessati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono alla pagina dedicata attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.



Scelta delle scuole

Si possono indicare fino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, l’aspirante può presentare la domanda per un massimo di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.

Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.


Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE

Si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Questa diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.






di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it

NEWS IN
PRIMO PIANO

banner dattILOGRAFIA
NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
NUOVI BANNER
SUCCESSO 2
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
bottom of page