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Legge di Bilancio 2026: ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e alle famiglie, ecco tutte le novità Inps (Circolare)

"Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al ... "


"Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, destinate a produrre effetti nell’anno 2026, introdotte dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026).


1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA”, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che all’articolo 4, rubricato “Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria”, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti

produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, autorizza una specifica spesa per i lavoratori per i quali sia prorogato, negli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Tali risorse possono essere utilizzate anche per le attività di formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche.

Il limite massimo di spesa stabilito ammonta a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026. A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per agevolare il processo di transizione in corso, gli importi relativi agli stanziamenti previsti vengono accreditati direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria tramite decreto ministeriale di autorizzazione all’l’INPS al trasferimento del relativo importo alla società stessa. Entro la fine del mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità a carico delle risorse previste, l’amministrazione straordinaria deve rendicontare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’INPS l’effettiva spesa sostenuta. Inoltre, la medesima amministrazione straordinaria deve procedere al trasferimento delle eventuali risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel citato decreto ministeriale.


2. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, introduce, tra le altre, modifiche alla normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, l’articolo 22, comma 1, della citata legge ha inserito all’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2-bis, in

base al quale, il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, il percettore del trattamento di integrazione salariale ha l’obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, a pena di decadenza dal relativo diritto. A seguito della novella legislativa introdotta dal citato articolo 22, comma 1, dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, tale comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro. Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio gli effetti e l'ambito di applicazione della predetta modifica.


3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026

3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Si riepilogano di seguito le previsioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, commi da 165 a 168 e da 171 a 173, della legge di Bilancio 2026.


3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 165 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 destina ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.


Tali risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sono ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate, la norma affida il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure in argomento all’Istituto, che è chiamato a informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale. Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato decreto interministeriale.


3.1.2 Proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa

Il comma 166 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede la proroga, per l’anno 2026, dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa.


Tale beneficio, già previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire dell’esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a dodici mesi. Gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell’esonero sono stati quantificati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2026. Al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche Amministrazioni, la copertura di tali oneri viene garantita tramite la riduzione per 9,3 milioni di euro, sempre per l’anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione.


3.1.3 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

I commi 167 e 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina in materia di CIGS per cessazione di attività. In particolare, il comma 167 proroga anche per l’anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i dodici mesi nell'arco dell'anno 2026.


La misura viene finanziata nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che il trattamento in argomento, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, sia all’articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS.


Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all’Istituto, che continua altresì a farsi carico dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. In merito alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018. Il successivo comma 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, invece, proroga, per l’anno 2026, le misure previste dall’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109/2018 in favore dei i datori di lavoro per i quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.


Per effetto di tale proroga, per l’anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti. Il limite di spesa previsto per il finanziamento di tali interventi è fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Con riferimento alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il paragrafo 3 della circolare n. 121 del 13 agosto 2025.


3.1.4 Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno 2026 l’integrazione salariale prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. La suddetta misura consiste in un’integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS; l’intervento, che è previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l’anno 2026, a 19 milioni di euro. A tale onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.


3.1.5 Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Il comma 169 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, modifica l’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogando al 31 dicembre 2026 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla materia, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016. Con successiva circolare sarà comunicato l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori per l’anno 2026.


3.1.6 Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

Il comma 170 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede, anche per l'anno 2026, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.


Si ricorda che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. Come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 16 gennaio 2025, n. 45, l’indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni.


La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria consiste in un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015. Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile 2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.


3.1.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Ai sensi del comma 171 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015.


Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite; qualora dal predetto monitoraggio emerge che il tetto di spesa è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande.


Tale trattamento, introdotto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stato successivamente prorogato, per l’anno 2024, dai commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), e, per l’anno 2025, dal comma 196 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025. Si ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.


3.1.8 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

Il comma 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge di Bilancio 2025, che ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 le misure di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015. Nello specifico, a seguito del citato intervento normativo, il limite di spesa previsto per gli anni 2026 e 2027 è elevato, per ciascun anno, a 150 milioni di euro.


Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo.


L’ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2026 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS in argomento, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le cui istruzioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.


3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito

Durante il 2026 continuano a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito di seguito illustrati.


3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Nel corso del 2026 continua a essere riconosciuto il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.


L’intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024-2026, alle medesime condizioni stabilite dal citato articolo 1, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, dall’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2024. Successivamente, tale comma è stato modificato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 92/2025. In particolare, le originarie disposizioni che prevedevano un limite di spesa pari a 0,7 milioni di euro per ciascun anno sono state sostituite da nuovi importi per il 2025 e il 2026, per i quali il limite di spesa è incrementato fino a 8,7 milioni di euro per ciascun anno.


La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La prestazione viene erogata dall’Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto. Le modalità di gestione, operative e procedurali del trattamento in argomento sono state fornite con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con la relativa nota integrativa prot. n. 8342 del 14 maggio 2019, nonché con il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019, ai quali si rinvia.


3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Continua a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la previsione di cui all’articolo 22–ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.


Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Per gli aspetti di natura amministrativa si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 marzo 2022, mentre, per gli aspetti operativi e procedurali, si rinvia al messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.


3.2.3 Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Continua a trovare applicazione, anche per l’anno 2026, la misura introdotta dall’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno mille lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. In queste specifiche circostanze, su richiesta delle imprese interessate, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di CIGS in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Tale deroga si applica in continuità con gli ammortizzatori sociali già concessi e autorizzati in precedenza. L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ed entro il limite di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027. Gli aspetti operativi e procedurali sono stati illustrati con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, alla quale si rinvia.


3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

3.3.1 Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all’autoimprenditorialità (anticipazione NASpI)

Con il comma 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità (Anticipazione NASpI), modificando l’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. In particolare, tale comma ha eliminato il riferimento all’erogazione della prestazione in unica soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l’erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.


3.3.2 Modifica dei requisiti di accesso all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Con l’articolo 1, comma 840, della legge di Bilancio 2026 il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), modificando l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175. In particolare, quanto al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, la norma in parola ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di

dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Inoltre, quanto al requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.


3.4 Tutela della genitorialità. Rafforzamento dell’operatività degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 151/2001. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale

L’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni. La novella normativa si applica sia in caso di evento nascita sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.


3.5 Visite fiscali: reperimento medici

Al fine di consentire l’incremento del numero dei professionisti preposti alla verifica dello stato di incapacità temporanea al lavoro per malattia dei lavoratori pubblici e privati, l’articolo 1, comma 791, della legge di Bilancio 2026, inserendo il comma 1-bis all’articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha disposto che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia, partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono svolgere visite fiscali per conto dell’INPS esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate.

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