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LAVORATORI CON TUMORE: NUOVO DISEGNO DI LEGGE, COSA CAMBIA NEL SETTORE SCUOLA?

"Dal senato arrivano nuovi risvolti per quanto riguarda i lavoratori malati di tumore. Sono molteplici gli argomenti discussi in questi giorni... "

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Dal senato arrivano nuovi risvolti per quanto riguarda i lavoratori malati di tumore. Sono molteplici gli argomenti discussi in questi giorni e spaziano tra: 

  • il diritto a conservare il posto di lavoro fino a 24 mesi continuativi o frazionati

  • la possibilità di riscattare il periodo cosiddetto “di comporto” con il versamento volontario dei contributi

  • la disponibilità di 10 ore l’anno di permesso per visite e analisi in aggiunta a quelle già riconosciute dalla legge e dai contratti collettivi

  • l’accesso prioritario allo smartworking, ma solo al termine del congedo e se “compatibile con le mansioni svolte”     

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Dopo queste importanti novità del disegno di legge 1430 il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato: L’Italia dopo la legge sull’oblio oncologico compie un altro deciso passo in avanti a sostegno di chi affronta lunghi e complessi percorsi di cura e di riabilitazione: si mette al centro la salute assicurando a chi soffre di patologie oncologiche, invalidanti e croniche più sicurezza e stabilità professionale. Oggi diamo un altro segnale di civiltà e umanità. Infatti come afferma il ministro questa legge arriva in supporto alla già presente legge sull’oblio oncologico, legge fortemente voluta dalle associazioni di pazienti e pienamente sostenuta dal Parlamento, nata per garantire un’ampia tutela alle persone che convivono con un tumore. 

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Secondo gli ultimi dati sono circa 3,6 milioni le persone affette da questa malattia, di cui una su tre in età lavorativa. Alcuni di loro decidono spontaneamente di mantenere attiva la loro posizione lavorativa, eppure proprio sull’argomento di possibilità di conciliare ritmi di lavoro, efficienza e gestione di terapie, controlli e “fatigue”, la legge non appare decisa in merito ai diritti riconosciuti. Innanzitutto perché l’assenza dal lavoro, pur se d’ora in poi sarà garantita fino a due anni, significa anche rinuncia alla retribuzione, aggravata dall’impossibilità di svolgere anche saltuariamente altre attività. Un elemento che rischia di remare contro la piena tutela dei lavoratori. Eppure, la priorità di contrastare il fenomeno dell’abbandono del posto di lavoro per la necessità di curarsi rientra tra le indicazioni contenute nel Piano oncologico nazionale 2023-2027.                          


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Cosa effettivamente è cambiato in questo nuovo disegno di legge ? 


PER I LAVORATORI PUBBLICI, Innanzitutto deve essere riconosciuta un’invalidità  del 74%, successivamente con la nuova legge sarà possibile richiedere un congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi. In questo arco di tempo il posto di lavoro resta di diritto al lavoratore ma non percepirà alcuna retribuzione e né potrà svolgere un’altra attività lavorativa. Questo periodo inoltre non è computato nell’anzianità di servizio e né ai fini previdenziali, anche se come detto c’è la possibilità di riscattarlo. Inoltre, sarà sufficiente la prescrizione del medico di famiglia o dello specialista di una struttura pubblica o privata per consentire la possibilità ai lavoratori dipendenti di fruire delle dieci ore di permesso in più l’anno per dedicarsi a visite, esami strumentali, analisi e “cure mediche frequenti”.

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Questo prevede il riconoscimento di un’indennità economica (determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia) e una copertura figurativa.

N.B. : Il diritto alle dieci ora in più è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che hanno figli minorenni con malattie oncologiche, in fase attiva o di follow-up precoce, o che siano malati rari o cronici con lo stesso vincolo di almeno il 74% di invalidità.

PER I LAVORATORI AUTONOMI, che si trovano nelle stesse condizioni di “malattia”, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente si applica entro un limite di 300 giorni all’anno.       


Differenze tra settore pubblico e privato: 


PER I PRIVATI, l’indennità economica per le dieci ore in più di permesso arriverà direttamente dai datori di lavoro che poi la recupereranno tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale. 

PER I PUBBLICI (Ad esempio settore scuola), la PA provvederà alla sostituzione del lavoratore e qui la legge impegna risorse, stimate in 1,24 milioni l’anno a decorrere dal 2026 a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa che è incrementato ad hoc. 

CONCLUSIONI: 

Questa nuova legge è da considerare un “primo passo” ma il segretario nazionale Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia) Elisabetta Iannelli, non si ritiene ancora soddisfatta, queste le sue parole: “Prevedere una remunerazione, aumentare le ore di permesso in più previste per ogni anno dalla legge, per visite ed esami che oggi sono davvero limitatissime, consentire di svolgere un’altra attività extra-lavoro, introdurre l’obbligo - peraltro a costo zero - in capo al datore di lavoro di comunicare entro 30 giorni al diretto interessato l’imminente esaurimento del periodo di comporto. Sono queste le indicazioni che ci saremmo aspettati fossero incluse nella nuova legge e che inevitabilmente escono depotenziate dall’inserimento negli ordini del giorno che impegnano il Governo a proseguire nell’attuazione dei diritti di questi lavoratori con malattia”.

di LA REDAZIONE



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