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La Carta del docente? È un ausilio formativo che il datore di lavoro deve dare anche i precari. Anche a Cosenza il giudice non ha dubbi: 1.500 al prof supplente che ha fatto ricorso con Anief

"Sulla Carta del docente da dare anche ai precari non vi sono più dubbi di sorta: lo scorso mese di ottobre si è espressa la Suprema Corte a seguito di..."



Sulla Carta del docente da dare anche ai precari non vi sono più dubbi di sorta: lo scorso mese di ottobre si è espressa la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363- bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato una serie di principi che aprono a tutte le supplenze annuali anche fino al termine dell’anno scolastico. Proprio alla luce della sentenza emessa lo scorso 27 ottobre con la sentenza, la n. sezionale 4090/23, i giudici stanno mettendo in pratica tale orientamento.



Così ha fatto anche il Tribunale di Cosenza, accordando la richiesta dei legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2019 e il 2022 ha sottoscritto dei contratti di supplenza annuale, assegnandogli i 1.500 euro che l’amministrazione gli aveva negato. Pertanto, il giudice del lavoro operante presso il Tribunale di Cosenza ha dedotto che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “reputa che quella di aderire al ricorso Anief per avere la Carta del docente è indubbiamente una scelta saggia che porta dritti verso un beneficio economico non indifferente e premia chi crede nella giustizia. La ha detto anche il Tribunale di Cosenza, avendo come “fari” i pareri emessi nell’ultimo periodo dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha assunto una posizione altrettanto favorevole, e dalla Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 ha esteso il beneficio a tutte le tipologie di supplenza annuale. La legge è sbagliata? Sì, allora procediamo per superarla attraverso le sentenze dei tribunali”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI COSENZA

P.Q.M.

Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2019/2020,2020/2021,2021/2022 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;

condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.

Cosenza,22.4.2024

Il giudice




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di LA REDAZIONE




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