INPS, proroga prescrizione contributiva: Le PA avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 per adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi
- La Redazione

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"Nel decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si estende l’inapplicabilità dei termini di prescrizione anche ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021, con efficacia fino al 31... "

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla proroga sui termini di prescrizione e sul regime sanzionatorio relativi ai crediti contributivi dovuti dalle pubbliche Amministrazioni. Nel decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si estende
l’inapplicabilità dei termini di prescrizione anche ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021, con efficacia fino al 31 dicembre 2026. Le pubbliche Amministrazioni avranno quindi tempo fino alla fine del 2026 per adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi senza incorrere nella prescrizione.
Messaggio numero 84 del 09-01-2026 riportato da INPS:
Con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici,
per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata (1), nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2025 (2). Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, che è intervenuto sulla materia di cui alla citata circolare n. 70/2025, in continuità con il quadro normativo vigente negli anni precedenti.
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione
L’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 200/2025 ha esteso dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’articolo 1, comma 6, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 200/2025 ha altresì differito al 31 dicembre 2026 il termine,
previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, entro il quale le pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
Si ricorda, come già precisato nella circolare n. 70/2025, che l’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza
(trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
2. Inapplicabilità del regime sanzionatorio
L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 200/2025 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2026, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
(1) Cfr. l’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
(2) Cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024.
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