In attesa dell'ordinanza ministeriale relativa all'aggiornamento delle GPS 2024/2026, sorgono alcuni dubbi in capo agli aspiranti...
In attesa dell'aggiornamento delle GPS 2024, che dovrebbe verificarsi a breve, è utile fornire alcuni chiarimenti in merito a determinati aspetti che sarebbe meglio non tralasciare. Ci si chiede, in particolar modo, quali siano i documenti necessari ed il materiale da preparare ai fini della presentazione delle domanda, così da non farsi trovare impreparati.
Sicuramente sarà utile:
avere lo SPID pronto;
l’iscrizione su Polis per chi non fosse ancora iscritto, nel caso in cui si trattasse di un nuovo inserimento;
aggiornare i termini esatti dell’inizio e della fine dei propri contratti lavorativi;
le certificazioni ( così da riportare nella domanda tutte le diciture correttamente) e le date di conseguimento dei titoli. Si consiglia di conservarne copia nei plichi perché la scuola, nell'attribuire il primo contratto di supplenza, può chiedere al docente la verifiche dei titoli dichiarati.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: PRIMO INSERIMENTO
Per quanto concerne la presentazione della domanda, nell'ipotesi in cui si trattasse del primo inserimento, sarà indispensabile:
scegliere la provincia ( si tratta di una scelta molto importante e delicata. Si consiglia di sceglierla con oculatezza);
effettuare l’iscrizione a Istanze online, se ancora non registrati;
avere lo SPID per l’accesso;
avere sotto controllo tutti i i titoli e i servizi utili da dichiarare, in modo tale da non dimenticare nulla.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE GPS 2024
In particolar modo ci si chiede se sia previsto un punteggio aggiuntivo per gli idonei al concorso 2020. A tale quesito possiamo rispondere positivamente affermando che i docenti che hanno superato il concorso 2020, anche in qualità di idonei, si inseriscono in graduatoria ed è previsto un punteggio.
La bozza dell’ordinanza ministeriale, relativa all’aggiornamento delle Graduatorie GPS per il periodo 2024-2026, prevede l'assegnazione dei seguenti punteggi aggiuntivi:
Superamento di concorso ordinario: +24 punti;
Concorso straordinario DM 510/2020 con requisito di servizio: +24 punti;
Percorso universitario di 60 CFU: +24 punti;
Percorso universitario di 30 CFU: +12 punti;
Percorso universitario di almeno 36 CFU: +14 punti.
Inoltre non dovrebbe essere previsto alcun punteggio aggiuntivo per chi ha conseguito i 24 CFU rispetto a chi non li ha perché non ha avuto necessità di conseguirli o non li ha più potuti conseguire dopo il 31 ottobre 2022 e si inserisce con il solo titolo di studio.
Tra le novità più importanti del GPS quest'anno troviamo la possibilità di inserirsi nella graduatoria la CDC di Motoria Primaria e la possibilità di visualizzare una ipotesi di valutazione del punteggio spettante. L’interfaccia grafica e la struttura della domanda sono rimaste inalterate, ma sono state introdotte alcune importanti novità.
La nuova domanda prevede:
aggiunta una specifica graduatoria per Educazione Motoria alla scuola Primaria (EEMM);
semplificate la modalità di sostituzione del titolo d’accesso già dichiarato con altro più conveniente per l’aspirante;
introdotta, al termine della procedura, la possibilità di visualizzare una ipotesi di valutazione del punteggio (che dovrà essere confermata o modificata dall’ufficio scolastico provinciale destinatario della domanda).
Da segnalare che i titoli di riserva e quelli di preferenza dovranno essere ridichiarati integralmente anche se già inseriti in passato a causa delle modifiche normative recentemente intervenute.
Sarà, inoltre, sempre possibile inserirsi con riserva nella prima fascia in attesa di conseguimento del titolo di abilitazione o della specializzazione su sostegno.
La riserva andrà sciolta entro il 30 giugno 2024 sempre on line, pena la cancellazione dalla prima fascia.
Per questo motivo è opportuno chiedere, ove possibile, l’inserimento per la stessa classe o tipo di posto anche nella seconda fascia con il titolo già posseduto; in questo modo dopo lo scioglimento della riserva sarà l’inserimento in seconda – a quel punto superfluo – a decadere, mentre in caso di mancato scioglimento entro il termine del 30 giugno e di conseguente decadenza dalla prima si sarà quanto meno presenti nella seconda fascia.
È possibile iscriversi a più corsi universitari contemporaneamente ma i corsi abilitanti richiedono la frequenza obbligatoria e quindi non è possibile frequentarne più di uno alla volta.
Per quanto concerne l'aggiornamento delle GPS è prevista una specifica riserva del 15% per coloro che hanno prestato servizio civile universale, da comprovare tramite documentazione da allegare.
Gli aspiranti docenti che scelgano di non procedere con l’aggiornamento delle Graduatorie GPS per il 2024 manterranno il punteggio acquisito nell’aggiornamento del 2022. Tuttavia, non avendo aggiornato le proprie informazioni, perderanno qualsiasi preferenza e diritto a riserve previste dalla normativa.
Per essere inclusi nella seconda fascia delle Graduatorie GPS delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a differenza di quanto avveniva per l’aggiornamento del 2022, non sarà più necessario possedere i “vecchi” 24 crediti formativi universitari (CFU).
Gli stessi continuano, però, a costituire un vantaggio, garantendo l’accesso a percorsi abilitanti ridotti e ai concorsi fino alla conclusione della fase transitoria, prevista per il 31 dicembre 2024.
Fondamentale è da sottolineare che chi non viene assunto ma supera l’orale del concorso ordinario ottiene comunque tre punti nelle GPS.
Le scuole paritarie, come negli scorsi aggiornamenti, danno punteggio pieno come le scuole statali, quindi un’annualità di servizio vale 12 punti. Per le scuole private non paritarie, il punteggio è dimezzato.
Coloro che stanno completando i percorsi di abilitazione o specializzazione sul sostegno e otterranno il titolo entro il 30 giugno 2024 avranno la possibilità di iscriversi nella prima fascia delle Graduatorie GPS con una clausola di riserva, che dovrà essere sciolta entro il mese di luglio.
Inoltre, qualora soddisfino i criteri richiesti, questi candidati potranno anche optare per l’inserimento a pieno titolo nella seconda fascia o in prima fascia con riserva.
I titoli conseguiti all’estero potranno essere inseriti purché sia stata quanto meno presentata istanza di riconoscimento in Italia entro la scadenza della presentazione delle domande.
Ricordiamo che l’inserimento con riserva in attesa di validazione del titolo estero non consente di stipulare contratti di supplenza (anche in questo caso vale il consiglio di aggiornare o inserirsi, ove possibile, in seconda fascia con il titolo italiano già posseduto in attesa di ottenere il riconoscimento di quello estero).
Infine, per le classi accorpate dal DM 255/2023 la domanda prevede la presenza di classi di concorso separate per grado e saranno individuate con i vecchi codici (ES: A012 Italiano secondo grado – A022 Italiano primo grado).
TITOLI DI ACCESSO PER I NUOVI ACCORPAMENTI DELLE CDC
Coloro i quali, all’entrata in vigore del DECRETO 22 dicembre 2023, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017,n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
APPROFONDIMENTI SUL DECRETO PUBBLICATO IN GU
È stato pubblicato in GU il decreto che prevede la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
SCARICA IL DECRETO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE CDC
La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
TABELLA - A
La tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
TABELLA A 1
I principali accorpamenti e le nuove denominazioni
Il decreto prevede l’accorpamento alcune classi di concorso con relativa nuova denominazioni. A seguire gli accorpamenti e le nuove denominazioni:
A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
È bene sottolineare che coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017 n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
REQUISITI DI ACCESSO
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello), tramite corsi singoli universitari o accademici. Come da ultima nota ministeriale il CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream".
Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
Fondamentale è da sottolineare che chi non viene assunto ma supera l’orale del concorso ordinario ottiene comunque tre punti nelle GPS.
Le scuole paritarie danno punteggio pieno come le scuole statali, quindi un’annualità di servizio vale 12 punti. Per le scuole private non paritarie, il punteggio è dimezzato.
SCARICA LA NOTA MINISTERIALE N 11238
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
DISCIPLINE NON LINGUISTICHE
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del
personale scolastico;
b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale
23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.
TITOLI DI ACCESSO PER LE CDC ACCORPATE
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. Laddove presente, la dizione «Istituti professionali - vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.
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di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it
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