"L’Ufficio Scolastico, nel diffondere sia le graduatorie GPS sia l’esito dei turni di nomina, deve operare garantendo il rispetto di tutte le disposizioni normative che presiedono i..."
Sono pervenuti presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara numerosi reclami e segnalazioni relativi agli esiti dei turni di nomina che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:
nomina attribuita a un candidato con punteggio notevolmente più basso o comunque in posizione inferiore rispetto a quella occupa dal segnalante;
attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall’aspirante. In relazione alla prima casistica i, si precisa che, in virtù delle sotto richiamate disposizioni di legge, sussistono posizioni che accedono alla nomina non per diritto di graduatoria ma per diritto di riserva; trattasi nello specifico delle fattispecie di cui alla seguente normativa:
Legge n. 68/1999: lettera N – posti calcolati con percentuale del 7% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
Legge n. 68/1999: lettera M – posti calcolati con percentuale del 1% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito: lettera R – posti calcolati con percentuale del 30% dei posti;
operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito: lettera S – posti calcolati con percentuale del 15% dei posti.
L’Ufficio Scolastico, nel diffondere sia le graduatorie GPS sia l’esito dei turni di nomina, deve operare garantendo il rispetto di tutte le disposizioni normative che presiedono i procedimenti di nomina: tra dette disposizioni vi è anche la normativa in materia di tutela della privacy, al cui interno ricadono tutte le informazioni relative ai diritti di precedenza e riserva, che non possono essere pertanto oggetto di divulgazione. Relativamente alla seconda categoria di segnalazioni/reclami, si ricorda come il sistema, nell’elaborazione del turno di nomina attraverso quello che ormai comunemente è definito “algoritmo”, assume a punto di riferimento le preferenze espresse dai vari candidati. Pertanto, nel momento in cui, nello scorrimento delle posizioni per ordine di graduatoria – e fermi restando i diritti di cui al passaggio che precede –, viene assunta in elaborazione la posizione dell’interessato, il sistema informativo, se non individua, fra le preferenze espresse nella domanda, le sedi ancora non occupate dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, non assegna alcun incarico e considera l’aspirante rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che lo stesso non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico (art. 12 comma 4 OM 88/2024). In relazione al funzionamento del c.d. algoritmo, si ritiene necessario rappresentare come con detto termine ci si debba riferire alla trasposizione, sul piano informatico, delle disposizioni di nomina contenute nell’O.M. 88/2024 e in tutte le disposizioni, non abrogate, che presiedono da sempre i procedimenti di nomina, anche per l’epoca antecedente l’avvio del sistema informatizzato. Pertanto, detto algoritmo non opera in maniera irrazionale, ma in applicazione di disposizioni di legge.
Al fine di consentire a tutti gli interessati di meglio comprendere i presupposti che presiedono i procedimenti di nomina e quindi l’agire necessitato della Pubblica Amministrazione, si coglie l’occasione della presente, per fornire altresì riscontro ad alcuni punti appresi dalla lettura di comunicati stampa e che vertono sui processi in questione. Per i successivi turni di nomina, si precisa che, in applicazione dell’art. 12 comma 10 dell’O.M. 88/2024, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento.” Si ritiene utile segnalare come tale disposizione riproduce integralmente regole già in vigore prima dell’avvio del sistema informatizzato di nomina. L’Ufficio Scolastico non può impedire a candidati che hanno usufruito del diritto di presentare istanza di nomina di procedere successivamente a rinunciare ad incarichi conferiti: sul punto, ai fine di garantire il minor impatto possibile delle rinunce sui processi di nomina, prima dell’avvio dei turni, l’Ufficio, nell’interesse delle SS.LL., ha provveduto a pubblicare apposito avviso con l’obiettivo di invitare quanti avessero medio tempore modificato la propria posizione, non trovandosi più per volontà o divieto di legge, nelle condizioni di accettare un incarico, a presentare preventiva istanza di rinuncia.
Tutto ciò premesso, l’Ufficio Scolastico comunica che i reclami/segnalazioni inviati o che verranno inviati anche a seguito dei futuri turni di nomina, qualora vertenti sulle questioni disaminate nella presente nota, si devono considerare presi in carico e ritenuti non accoglibili nel merito. Sarà sicuramente cura dell’Ufficio, che procede comunque alla disamina di tutte le segnalazioni pervenute per comprenderne le modalità di trattazione, prende singolarmente in carico reclami/segnalazioni su questioni differenti, purché in presenza di chiare e circostanziate argomentazioni che consentano di definire l’oggetto della contestazione e non si traducano in una generica richiesta di riesame del processo di nomina.
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