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Docenti CONFERMATI dalle famiglie E SCELTA DELLE 150 Scuole, presente SEZIONE per esprimere la propria volontà di ACCETTARE O MENO la CONFERMA. FAQ MIM

Docenti di Sostegno CONFERMATI dalle famiglie 2025/2026: la Circolare annuale sulle supplenze 2025/2026 prevede alcune NOVITÁ in merito alla...

Il Ministro dell’istruzione e del merito ha provveduto a pubblicare il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 Febbraio 2025 riguardante la conferma del docente di sostegno da parte della famiglia per l'anno scolastico 2025/2026.

Il presente decreto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico ha provveduto ad acquisire l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia; ha valutato la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e ne ha comunicato l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.


Il docente interessato ha espresso il consenso ed il Dirigente Scolastico ha provveduto a compilare la funzione SIDI.


DOMANDA SCELTA 150 SCUOLE: APPOSITA SEZIONE DEDICATA AL DOCENTE CHE HA DATO LA SUA DISPONIBILITÁ

La Circolare annuale avente ad oggetto istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, prevede alcune NOVITÁ in merito alla conferma del docente di sostegno si richiesta delle famiglie.


La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria da parte del dirigente scolastico.

Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).


2. Espressione di volontà da parte del candidato.

I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze” di cui al punto 1.1. della presente nota, esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025.

Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale.

Qualora esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

3. Verifica da parte degli uffici territoriali.

Concluso l’inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 32 del 2025.

ECCO LE FAQ DEL MINISTERO

Cos’è la continuità didattica e chi può richiederla?

La continuità didattica è una procedura prevista dal DM 32/2025 che consente ai docenti che nell’a.s. scolastico precedente hanno svolto una supplenza su posto di sostegno, di essere riconfermati nella stessa scuola per l’anno scolastico successivo, previa istanza della famiglia dello studente. Possono accedervi solo i docenti per i quali ricorrano le condizioni per la conferma, che sono verificate dal Dirigente Scolastico e inserite dallo stesso dirigente in piattaforma precedentemente all’apertura dell’Istanza.


Come si partecipa alla procedura di continuità didattica?

I docenti devono indicare, nella sezione “Insegnamenti” dell’istanza, la volontà di aderire alla procedura. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio.


Posso modificare le scelte sulla continuità?

Si, dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.



DOCENTI CHE POSSONO ESSERE CONFERMATI


a) docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto e dagli interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024; 

b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.



di VALENTINA TROPEA



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