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Docenti di Sostegno CONFERMATI dalle Famiglie 2025/2026, MANCATA NOMINA NONOSTANTE RICHIESTA: quando si è considerati RINUNCIATARI? Ecco le MOTIVAZIONI INDICATE DAGLI UFFICI SCOLASTICI (AGGIORNATO)

Docenti di Sostegno CONFERMATI dalle Famiglie 2025/2026: la conferma è subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità...

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Il Ministro dell’istruzione e del merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 Febbraio 2025 riguardante la conferma del docente di sostegno da parte della famiglia per l'anno scolastico 2025/2026.

Il presente decreto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.


Il Decreto ha disposto che:

  • le famiglie degli alunni con disabilità certificata abbiano formulato entro il 31 maggio 2025 apposita richiesta di continuità del docente di sostegno;

  • I dirigenti scolastici abbiano valutato la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo;

  • il docente interessato abbia espresso il consenso e il Dirigente Scolastico abbia compilato la funzione al SIDI;

  • il docente abbia, inoltre, ricevuto l'esito.


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DOMANDA 150 PREFERENZE: APPOSITA SEZIONE DEDICATA AI DOCENTI CHE HANNO DATO LA LORO DISPONIBILITÁ


Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso apposita circolare annuale sulle supplenze ( N. 157048 del 9 Luglio 2025), ha fornito importanti indicazioni in merito alle novità riguardanti i docenti di sostegno riconfermati dalle famiglie.


In particolar modo i docenti inseriti nella platea dei confermabili, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, hanno potuto esprimere la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025.

Qualora abbia espresso la volontà di accettare, l’aspirante ha indicato la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale.

Qualora abbia espresso la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.


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Verifica da parte degli uffici territoriali

Concluso l’inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 32 del 2025.


FASE ZERO DELL'ALGORITMO

Tale fase è indicata espressamente nella Circolare n. 157408 del 9 luglio 2025:

"A seguito dell’acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell’intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un’apposita procedura informatizzata gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati".


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Ma che cosa si intende per "nominabilità del docente” ?

Qualora, all’esito dell’elaborazione del sistema informativo, l’Ufficio accerti il diritto alla nomina dell’aspirante nell’ambito del contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026, verificherà la sussistenza di una disponibilità, coerente con le tipologie di contratto cui l’aspirante si è dichiarato interessato, nella scuola di potenziale conferma.

Qualora dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo l’ordine previsto dall’articolo 12, commi da 7 a 9, dell’Ordinanza ministeriale.


Nel caso dei docenti specializzati che nell’a.s. 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, la nominabilità si considererà accertata qualora all’esito dell’elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.


ECCO I CHIARIMENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI (IN AGGIORNAMENTO)

La mancata conferma su posto di sostegno è stata determinata da una delle seguenti motivazioni:

  • a) non nominabilità dell’aspirante nel c.d. “bollettino 0”;

  • b) mancata espressione, da parte dell’aspirante, della specifica tipologia contrattuale disponibile per la conferma (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone orario). A titolo esemplificativo, non è risultato confermabile il docente che abbia espresso la volontà di essere confermato esclusivamente su cattedra annuale, in presenza di sole cattedre fino al termine delle attività didattiche;

    c) mancanza di disponibilità di posti di sostegno nella scuola o esistenza di un numero di posti inferiore rispetto alla platea dei confermabili. In quest’ultimo caso, secondo quanto previsto dalla sopra richiamata circolare sulle supplenze, l’Ufficio ha applicato il criterio di cui all’art. 12, commi da 7 a 9, dell’O.M. 88/2024, vale a dire quello della priorità derivante dalla graduatoria di provenienza (GAE o GPS), dalla fascia di appartenenza (I o II fascia GPS) e, nell’ambito della stessa fascia, dal maggior punteggio posseduto.


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La partecipazione alle fasi di conferma è subordinata alla verifica da parte del Sistema dell’effettiva nominabilità dell’aspirante docente. Tale verifica informatica concerne la possibilità di maturare un incarico sulla base dell’intero quadro delle disponibilità di posto presenti a sistema e per una qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulta incluso in GPS e GAE e abbia fatto domanda, secondo le regole generali che sovraintendono le supplenze, tenuto conto anche delle riserve di legge.

"La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell’apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica".

La conferma è subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità dell’aspirante. Tale verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda.

Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma.

A titolo esemplificativo, il candidato X, per il quale è stata richiesta la continuità, partecipa al turno 0 e all’esito dell’ordinario incrocio dei dati (posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio GAE/GPS) non si colloca in posizione utile per essere nominato su una delle classi di concorso per cui si è inserito in GPS, con conseguente esclusione dalla fase di conferma.

Parimenti, può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno 0”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell’a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell’a. s. 2024/2025.


Anche una volta che l’aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze.

“È evidente, pertanto, che il diritto alla conferma sui posti di sostegno, non si atteggia come un diritto alla “riserva” del posto, come avviene ad esempio per i candidati di cui alla Legge n. 68/99 cui sono destinati posti interi in spregio al punteggio in graduatoria generale, ma è maggiormente affine a un diritto di precedenza sulla nomina in una data sede, solo per quei candidati però che rientrano nel contingente assunzionale previsto per la fase 0”.

La verifica del diritto alla nomina tiene conto delle disponibilità di posti (comuni e di sostegno, interi o spezzoni orari) esistenti alla data del cosiddetto “turno 0” e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda.

Può dunque verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti nella scuola di conferma, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”, con conseguente impossibilità di ottenere la conferma.



DOCENTI CHE POSSONO ESSERE CONFERMATI

a) docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto e dagli interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024; 

b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.


di VALENTINA TROPEA




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