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Docente, è condanna definitiva: chiama “cretino” un alunno, Cassazione conferma la censura disciplinare. Ecco il perché

Il richiamo scritto è proporzionato: lo ha stabilito la Suprema Corte, ribadendo che il ruolo educativo impone un comportamento irreprensibile anche nei momenti di tensione.



Un insegnante non può insultare un alunno, nemmeno nei momenti di tensione. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17064/2025, confermando la sanzione disciplinare inflitta a un professore che aveva definito “cretino” uno studente durante una lezione.

Il caso ha riguardato un docente dell’Istituto tecnico “Alberto Baggi” di Sassuolo, con contratto a tempo determinato, che nel 2019 si era lasciato andare a un’espressione offensiva nei confronti di un alunno. L’episodio è stato oggetto di provvedimento da parte del dirigente scolastico, che ha disposto la censura scritta, una delle sanzioni previste per i comportamenti contrari ai doveri della funzione docente. Il professore ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Modena, che ha confermato la legittimità della sanzione ( I grado di giudizio ). Stesso esito in appello ( II grado di giudizio ), nonostante il docente avesse sostenuto che la misura fosse eccessiva, considerando che l’insulto, da lui ammesso, era stato un episodio isolato.

A quel punto, l’insegnante ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un travisamento dei fatti: secondo lui, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che gli insulti fossero stati due (“cretino” e “maiali”), quando in realtà solo il primo era stato pronunciato.

Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che i giudici d’appello si sono basati esclusivamente sull’insulto effettivamente ammesso, ovvero “cretino”, ritenendolo comunque sufficiente a giustificare la sanzione. Non è stata dunque rilevata alcuna incongruenza o vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza.


Il quadro normativo

La sanzione della censura scritta è prevista dall’art. 493 del Testo Unico della scuola (D.lgs. 297/1994) ed è applicabile nei casi di violazione dei doveri inerenti alla funzione docente. Tali doveri comprendono il rispetto del ruolo educativo, la tutela degli alunni e il mantenimento di un comportamento professionale consono.

La Cassazione ha ribadito che anche un singolo episodio, se lesivo della dignità dello studente e della funzione educativa, può legittimare un richiamo formale, soprattutto se avviene in aula e in presenza della classe.

Le parole contano: il ruolo educativo viene prima

La sentenza si inserisce in un contesto scolastico in cui non mancano casi di tensione tra docenti e studenti. In altre pronunce, la stessa Cassazione ha mostrato una certa tolleranza per linguaggi forti, purché inseriti in contesti meno formali o privi di rilevanza disciplinare.


In questo caso, però, i giudici hanno sottolineato il peso del contesto e del ruolo ricoperto dal docente: chi insegna ha una responsabilità ulteriore, che implica autocontrollo, rispetto e coerenza, anche nei momenti più difficili.

La vicenda conferma un principio fondamentale: l’autorevolezza del docente non si costruisce con il linguaggio offensivo, ma attraverso la fermezza equilibrata, la professionalità e la capacità di educare con l’esempio.



di LA REDAZIONE



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