CARTA DOCENTE anche ai SUPPLENTI su posto in ORGANICO DI FATTO: 1.500 euro con interessi alla PRECARIA difesa da Anief così come stabilito dal Tribunale di Roma
- La Redazione

- 30 set
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"Anche le supplenze su cattedre in organico di fatto, quindi quasi tutte quelle annuali su sostegno, danno pieno diritto ad accedere alla Carta del Docente..."

Anche le supplenze su cattedre in organico di fatto, quindi quasi tutte quelle annuali su sostegno, danno pieno diritto ad accedere alla Carta del Docente: lo ha ricordato il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione Lavoro, accogliendo il ricorso Anief di una insegnante “che aveva prestato servizio per effetto di contratti a termine negli aa.ss. 2018\2019, 2019\2020, 2020\2021, per il periodo dedotto su posto in organico di fatto” e assegnandogli quindi euro “1500,00 oltre interessi legali nella misura di legge”.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ricorda che “la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato” una serie di “principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
A proposito del “dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l’art.4 l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Il giudice ha aggiunto che “rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Pertanto, “muovendo dal dato oggettivo del protrarsi della supplenza per un periodo continuativo pari alla durata dell’anno scolastico, ovvero iniziato a decorrere antecedentemente alla scadenza dell’anno solare e terminato al 30 giugno fino al termine delle attività didattiche ovvero al 31 agosto su organico di diritto, deve affermarsi il diritto al riconoscimento della carta docente sussistendo il rilevato nesso tra l’esigenza di formazione del docente e la funzionalità della stessa rispetto al servizio reso”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il riferimento del Tribunale del Lavoro di Roma alla sentenza madre della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della necessità di dare la Carta del Docente anche ai supplenti su cattedre non collocate in organico di diritto, la dice lunga sull’errore fatto dal legislatore nell’escludere i precari dalla card annuale per l’aggiornamento professionale. Questa sentenza, tra l’altro, conferma che ci sono centinaia di migliaia di precari, a cominciare da quelli di sostegno, che non hanno ancora presentato ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del Docente, pur avendo altissime possibilità di recuperare le somme negate, anche con gli interessi. L’importante, per loro, è che lo facciano sempre senza incorrere nella prescrizione, che scatta dopo i cinque anni dalla sottoscrizione della supplenza”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI ROMA
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte
ricorrente a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione del personale docente per 2018\2019, 2019\2020,
2020\2021, e condanna il Ministero convenuto ad assegnare alla
ricorrente la carta elettronica accreditando sulla suddetta carta
l’importo nominale di E.1500,00, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di giudizio
liquidate nella somma di E.700,00, oltre spese generali
forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 27.9.2025
Il Giudice
di VALENTINA TROPEA
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