Carta Docente ai Supplenti: 2.000 euro all’insegnante difesa dai legali Anief. Il Tar dell’Emilia Romagna mette alle strette l’amministrazione per il mancato pagamento delle somme decise dal giudice
- La Redazione

- 18 set
- Tempo di lettura: 3 min
Le sentenze sulla Carta del docente da assegnare anche ai supplenti non possono rimanere ineseguite “malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto..."

Le sentenze sulla Carta del docente da assegnare anche ai supplenti non possono rimanere ineseguite “malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato”: lo scrive il Tar dell’Emilia Romagna nel sollecitare l’amministrazione ad accreditare i 2 mila euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, a una insegnante – difesa dai legali Anief – che a suo tempo il tribunale del lavoro aveva deciso di assegnargli.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), ha preso la decisione dopo avere preso atto che “risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97)”, concedendo di conseguenza “alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici “ 90 giorni “per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 4 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘urp@postacert.istruzione.it’”.
Il Tar, pertanto, ordina al “Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 200/2024 in data 5 marzo 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia”. Qualora, infine, decorra “infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, spiega: “un altro Tribunale amministrativo regionale, stavolta in Emilia Romagna, ordina all’amministrazione di procedere al pagamento della Carta del Docente al docente ricorrente, esattamente come aveva previsto il Tribunale del Lavoro. Del resto, non si può non dare seguito rispetto a quanto stabilito dal giudice del lavoro, dopo gli orientamenti favorevoli espressi nell’ultimo periodo anche dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Si tratta di un ritardo di pagamento ingiustificato dell’amministrazione scolastica e il Tar ordinando di procedere entro pochi giorni, con tanto di interessi e accessori previsti per legge, non fa altro che dare seguito all’espletamento di un diritto sacrosanto negato per un evidente errore del legislatore”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR DELL’EMILIA ROMAGNA
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di
Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del
Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 200/2024 in data
5 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di
cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti
dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad
acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su
specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà
al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del
N. XXXXX/2025 REG.RIC.
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli
accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei
difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con
l’intervento dei magistrati.
di VALENTINA TROPEA
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