Carta Docente ai precari, i supplenti hanno “il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento” dei colleghi di ruolo
- La Redazione
- 12 giu
- Tempo di lettura: 5 min
"La Carta del Docente è uno strumento che va assegnato ad entrambe le categorie... "

I docenti precari della scuola hanno gli stessi diritti-doveri dei colleghi di ruolo. Quindi, la Carta del Docente è uno strumento che va assegnato ad entrambe le categorie. Lo ha stabilito ieri, 10 giugno, la sezione civile e lavoro del Tribunale di Marsala accogliendo il ricorso promosso dai legali Anief in difesa di una insegnante che nell’anno scolastico 2018/19 ha portato avanti una supplenza annuale senza vedersi assegnare la card dei 500 euro per la formazione e l’aggiornamento professionale. A sette anni di distanza, il giudice di Marsala ha stabilito che ne aveva invece pieno diritto e ha condannato il Ministero a fargli avere quella somma con gli interessi nel frattempo maturati.
“Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale – scrive il giudice - consiste nel verificare se l’art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 39)”.
Entrando nel dettaglio, il Tribunale di Marsala ha evidenziato che “la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico”.
Inoltre, anche il Consiglio di Stato ha rilevato che “la differenziazione di cui è causa collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022)”. E “tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata; né pare potersi sostenere l’assunto del convenuto Ministero secondo cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la “maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova”.
“Del resto – conclude il giudice che ha emesso la sentenza a Marsala -, l’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all’art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all’art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato”.
Pertanto, sottolinea il giudice del lavoro, “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Infine, sulla questione anche “i giudici di legittimità sono finalmente intervenuti a Sezioni Unite (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) per dirimere i numerosi contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito e chiarire taluni aspetti relativi al beneficio oggetto di ricorso”. Con il “Consesso” che ha “confermato la attribuibilità della carta docenti al personale non di ruolo, per evitare discriminazioni con i lavoratori a termine”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “gli effetti discriminanti della mancata assegnazione della Carta del docent ai precari sono evidenziati ormai da tutti i tribunali italiani. Prima di loro erano stati il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Suprema Corte di Cassazione ad esprimersi sulla stessa lunghezza d’onda. A questo punto, a chi interessa recuperare fino a 3.500 euro più interessi non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief, quindi andare da giudice del lavoro, sempre facendo attenzione a non far passare troppo tempo per non cadere nella prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MARSALA
Accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, per l’anno scolastico di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e sopra indicati, il MIM va condannato all’adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per l’anno scolastico 2018/19 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla contrata attribuzione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, essere totalmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa, parametri minimi, stante la serialità della controversia, escluso l’aumento per predisposizione al PCT in quanto parziale/non funzionante.
di LA REDAZIONE
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