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Carta docente, a Roma il tribunale risarcisce un supplente con 1.500 euro più interessi dopo che ha svolto tre supplenze annuali tra il 20021 e il 2024

"Sulla Carta del Docente da assegnare ai precari anche il tribunale del lavoro di Roma, sezione seconda, dà piena ragione ai legali del... "


Sulla Carta del Docente da assegnare ai precari anche il tribunale del lavoro di Roma, sezione seconda, dà piena ragione ai legali del sindacato Anief e risarcisce un insegnante, dopo che ha svolto tre supplenze annuali tra il 20021 e il 2024, condannando il Ministero dell’Istruzione a risarcirlo con 1.500 euro, “oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”.


Nella sentenza, emessa il 4 giugno, il giudice del tribunale capitolino ha evidenziato che “occorre osservare che in materia è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l’esclusione da parte del Ministero dell’Istruzione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.


Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.


Il giudice di Roma ha quindi osservato che “successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.



Già in precedenza, la stessa Corte di Giustizia europea si era è espressa su un “rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente”, affermando “che l’indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”.


Ancora il giudice del tribunale di Roma si è soffermato sulla “recente pronuncia n. 29961/23” della “Corte di Cassazione”, la quale “adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l’“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, pervenendo ad affermare” una serie di “princìpi”, il primo dei quali così recita: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.


Infine, nella sentenza di Roma il giudice ha anche dato il consenso a concedere la Carta del Docente a supplenti che non hanno sottoscritto un contratto di supplenza annuale, ma hanno accettato una supplenza “in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche (30/06); ma in tal caso, secondo il sottoscritto Giudice, deve applicarsi il medesimo trattamento applicabile per i contratti sino al termine delle attività didattiche ab initio per evidente identità di ratio, sussistendo la medesima esigenza formativa del docente”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a chiedersi come sia possibile “che la triade di sentenze favorevoli ad allargare la Carta del Docente ai precari – prodotte dal Consiglio di Stato prima, dalla Corte di Giustizia Europea e infine dalla Corte di Cassazione – non possano creare una breccia in grado di modificare la grave mancanza normativa contenuta nella Legge 107/15. Il Parlamento dieci anni fa ha commesso un errore e qualcuno, nella maggioranza di Governo e in Parlamento, a mio avviso avrebbe dovuto avere l’obbligo di cercare di riparare. Invece non è accaduto nulla, salvo la caparbia dell’Anief nel recuperare fino a 3.500 euro attraverso migliaia di giudici del lavoro. A questo scopo, è ancora possibile presentare ricorso gratuito con Anief rivolgendosi al giudice del lavoro, sempre facendo attenzione a non far passare troppo tempo e fare cadere tutto nella tagliola della prescrizione”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso,

dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’articolo 1, commi 121 e ss. della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 indicati in ricorso;

condanna il Ministero convenuto alla corresponsione della prestazione indicata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.



di LA REDAZIONE



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