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Carta del Docente ai precari: bastano 180 giorni, a Velletri 1500 euro ad un supplente. Non si può più negare, è palese discriminazione

"Sul tema Carta del Docente agli insegnanti con contratti a tempo determinato, ha detto ancora il giudice, “si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ... "

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Il supporto ministeriale annuale per l’aggiornamento della professione insegnante non può essere negato ai precari: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Velletri, nell’accordare ad un supplente, con tre annualità alle spalle (svolte tra il 2020 e il 2023, tutte con scadenza 30 giugno o 31 agosto), la Carta del docente pari a 1.500 euro complessivi invece assegnata per legge solo al personale di ruolo.

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Il giudice del lavoro ha ricordato, nella sentenza, che “la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.


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In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla” (Consiglio di Stato, sez. VII , 16/03/2022 , n. 1842).

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Sul tema Carta del Docente agli insegnanti con contratti a tempo determinato, ha detto ancora il giudice, “si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che – facendo applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.


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Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal giudice del Tribunale di Velletri, sulla querelle “è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito” una serie di principi di diritto, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.


Infine, ha ancora riportato il giudice nella sentenza, “nel medesimo senso si è poi espressa nuovamente la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. 19/03/2024, n. 7254) che – nell’escludere la necessità di procedere a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di chiarire se sussistano ulteriori ipotesi di incarichi temporanei di docenza dai quali discende (per effetto dell’applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea) il diritto alla “Carta del docente” prevista dalla normativa nazionale – ha riconfermato l’orientamento di cui alla pronuncia sopra ricordata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) e precisato altresì che il diritto in questione non deriva dall’avvenuto svolgimento di più periodi di servizio non di ruolo che, sommati, sono pari ad almeno 180 giorni (non applicandosi, nella materia in esame, né il combinato disposto dell’art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 né la previsione di cui all’art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994)”.


Per concludere, il Tribunale di Velletri ha disposto che “alla luce di quanto sopra illustrato va dunque disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude dalla fruizione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista i docenti che, pur non essendo di ruolo, hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali (fino al 31 agosto dell’a.s.) o in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno dell’a.s.)”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, spiega che “ancora una volta i pareri di Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione, oltre che di migliaia di tribunali del lavoro, non danno possibilità alcuna di giustificare la mancata adozione della Carta del docente anche al personale precario. La soglia indicata in questa sentenza per l’accesso è quella di 180 giorni, che a parere del sindacato si possono raggiungere anche attraverso contratti brevi e saltuari. Chiunque si trovi o si sia trovato in queste condizioni negli ultimi cinque anni, è bene che presenti ricorso con il nostro sindacato autonomo Anief”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VELLETRI

P.Q.M.

- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in

cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine

dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche,

dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il

diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di

spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione

professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in

motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 1.500,00;

- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della

parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata,

tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del

23.09.2015;

- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in

favore della parte ricorrente, che liquida in euro 800,00, oltre accessori

di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto,

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in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.



di LA REDAZIONE




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