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Carta del docente, a Verona il giudice assegna alla supplente 2.500 euro più interessi: “l’ausilio formativo” è giustificato anche per chi non è di ruolo

Pacifico: "Perché risulta sempre meno probabile, quasi impossibile, che i giudizi dei nostri Tribunali riescano sovvertire quanto espresso sulla Carta del docente ai precari dalla..."



Ancora un ricorso vinto per la mancata assegnazione della card annuale da 500 euro ad un insegnante: stavolta a beneficiarne è stata una docente che a seguito delle supplenze svolte tra il 2018 e il 2023 per ottenere giustizia dal Tribunale di Verona si è avvalsa dell’azione vincente dei legali che operano per Anief. Il giudice del lavoro ha esaminato la situazione, ascoltato le parti ed emesso una sentenza nella quale non ha potuto fare altro che risarcire la docente della somma che l’amministrazione avrebbe dovuto assegnarli a seguito dei cinque anni di supplenze svolte: ha quindi condannato l’amministrazione scolastica a farle avere 2.500 euro, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta”.


Dopo avere citato la sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 27 ottobre, la n. sezionale 4090/23, dalla quale scaturisce in modo inequivocabile che la somministrazione della card annuale va data a tutti gli insegnanti che hanno sottoscritto un contratto fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto, il giudice del lavoro di Verona ha ribadito che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “diventa gioco forza a questo punto, per i docenti precari o che nel frattempo sono stati immessi in ruolo, procedere con la presentazione del ricorso Anief così da avere i 500 euro annuali, peraltro in tempi piuttosto celeri. Perché risulta sempre meno probabile, quasi impossibile, che i giudizi dei nostri Tribunali riescano sovvertire quanto espresso sulla Carta del docente ai precari dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e anche dalla Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23: perché i supplenti annuali hanno pieno diritto a formarsi e aggiornarsi, alla pari dei colleghi già a tempo indeterminato”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

2. condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;

3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Verona, 23.4.2024




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di LA REDAZIONE




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