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Carta del docente: 2.000 euro recuperati da un' insegnante che ha sottoscritto quattro supplenze annuali. Anief: "Sulle decisioni dei nostri giudici c’è un peso non indifferente"

"Tutti i giudici concordano nel dire che un dipendente precario sottoposto agli stessi doveri dei colleghi già di ruolo, ha in realtà accesso ai medesimi diritti.... "

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Altri 2.000 euro di Carta del Docente recuperati: a deciderlo è stato il Tribunale del Lavoro di Treviso, che ha accolto il ricorso Anief in difesa di una insegnante che tra il 2019 e il 2024 ha fatto lavorato a tempo determinato sottoscrivendo quattro supplenze annuali.

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Il Tribunale veneto ha spiegato, nella sentenza, che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”. Quindi, ha rammentato che “la Corte Giustizia dell’Unione Europea è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

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Con ordinanza del 18.05.2022 Causa C-450/21, ha ritenuto che “l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”. “Inoltre – ha aggiunto il giudice del lavoro - dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.

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 Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e pag. 10 di 13non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. La conclusione del Tribunale del lavoro di Treviso è stata inevitabile: “Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia – ha scritto il giudice nella sentenza - , va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.


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“Sulle decisioni dei nostri giudici del lavoro sulla card annuale per l’aggiornamento  – ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –  c’è un peso non indifferente nelle espressioni arrivate nel 2022 dalla Corte di Giustizia Europea e l’anno successivo dalla Suprema Corte di Cassazione, le quali in entrambi i casi non hanno esitato a confermare la discriminazione attuata dal legislatore, nel 2015 con la Legge 107, nei confronti degli insegnanti precari della scuola, considerati quasi dei lavoratori di serie B: tutti i giudici, a tutti i livelli, invece, concordano nel dire che un dipendente precario sottoposto agli stessi doveri dei colleghi già di ruolo, ha in realtà accesso ai medesimi diritti.

C’è voluto un decennio per farlo capire ai nostri governanti e solo da quest’anno a beneficiare della Carta del Docente saranno anche i supplenti annuali con contratto fino al 30 giugno. Per gli anni passati, invece, si dovrà continuare a chiedere il risarcimento: basta, come sempre, presentare ricorso gratuito con Anief, così da farsi assistere dai suoi esperti legalI e puntare al recupero fino a 3 mila euro più interessi”.

LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI TREVISO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda,

eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente XXXX DI XXXXX ad

usufruire del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23

e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

del personale docente;

2. condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte

ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della

Carta elettronica;

3. condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della parte

ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per esborsi, ed Euro

1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del

15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore

attoreo avv. ROSA DENIS che si è dichiarato antistatario, unitamente agli

altri procuratori costituiti indicati nell’intestazione.

Il giudice del lavoro

 IL RICORSO CON ANIEF

Anief invita il personale docente che ha avuto contratti a tempo determinato, di qualsiasi durata, a rivolgersi alle sedi sindacali per avviare i ricorsi individuali volti a ottenere il riconoscimento del beneficio e il risarcimento del danno subito: per aderire al ricorso, cliccare qui. Per informazioni e assistenza, è possibile contattare le sedi territoriali ANIEF o consultare il sito www.anief.org



di LA REDAZIONE




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