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Bonus Psicologo 2025, 1.500 euro: le DOMANDE potranno essere PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA dal 15 settembre? Quando si DECADE DAL BENEFICIO? Ecco tutte le NOVITÁ. Circolare INPS

Con Circolare dell'11 settembre 2025, N. 124, l’INPS fornisce utili istruzioni operative per accedere al Bonus psicologo 2025. La misura...

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Con Circolare dell'11 settembre 2025, N. 124, l’INPS fornisce utili istruzioni operative per accedere al Bonus psicologo 2025.

La misura, resa strutturale con la legge di bilancio 2023, fornisce un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.


Requisiti del soggetto beneficiario

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia;

  • valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.


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Misura del beneficio

 

Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente.


In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.I. 2025, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c)  con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

 

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Presentazione della domanda

 

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

  • portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

La domanda per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.


Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

 

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.


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A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni e/o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha quindici giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le seguenti tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M.:

 

  1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

  2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

  3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga l’omissione e/o la difformità riscontrata, la domanda è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

 

Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 2025 per l’accesso alla misura.

 

Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.

 

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

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Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo. Quando si DECADE DAL BENEFICIO?

 

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

 

L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

 

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

 

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa, pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

 

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

 

Come indicato all’articolo 6 del D.I. 2025 a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I. 2025, relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

SCARICA LA CIRCOLARE INPS (PDF)




di VALENTINA TROPEA




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