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Assegnazioni provvisorie docenti 2025/2026: Oggi al via le domande, di seguito FAQ utili, scarica i moduli

"Da oggi 14 luglio fino al 25 luglio ci sarà la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria... "

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Da oggi 14 luglio fino al 25 luglio ci sarà la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria, di seguito troverete alcune risposte esaustive e dirette sulle domande più importante presentate dai docenti: 

1. Quando si potrà presentare la domanda?

Le domande saranno aperte dal 14 al 25 luglio 2025.

2. Chi può partecipare e con quali possibilità?

• Docenti di ruolo assunti entro il 2022/23: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita;

• Docenti di ruolo assunti nel 2023/24 o 2024/25: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...);

• Docenti con nomina giuridica 2024/25 ed economica 2025/26: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...);

• Docenti con contratto finalizzati al ruolo/abilitazione;

• GPS I fascia sostegno:

o se assunti a TD entro l’a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita;

o se assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25: domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori…);

o se assunti a TD 2024/25 (ruolo nel 2025/26): provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori…) + superamento prova.

Domanda cartacea in entrambi i casi.

• Concorso straordinario bis:

o se assunti a TD entro l’a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita;

o se assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...);

o se assunti a TD 2024/25 (ruolo nel 2025/26): provinciale consentita previo superamento prova, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) superamento prova. Domanda cartacea in entrambi i casi;

Concorso PNRR assunti a TD 2024/25: domanda provinciale consentita solo se abilitati entro il 10 agosto 2025, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + abilitazione entro il 10 agosto 2025. Domanda cartacea in entrambi i casi.

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3. Come saranno valutati i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione assunti a tempo determinato nel 2024/25 e alle condizioni previste?

I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione saranno valutati in subordine rispetto ai docenti che hanno già un contratto a tempo indeterminato.

4. Cosa significa "in subordine" nella valutazione?

Significa che le domande dei docenti con contratto a tempo determinato saranno considerate dopo aver preso in considerazione le richieste dei docenti con contratto a tempo indeterminato, che hanno quindi una precedenza nella graduatoria per l’assegnazione provvisoria.

5. Come si presenta la domanda?

• Docenti con contratto a tempo indeterminato: tramite Istanze OnLine (POLIS).

• Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o al conseguimento dell’abilitazione nell’a.s. 2024/25: con modello cartaceo MIM via PEC o strumenti CAD.

6. Quali deroghe permettono domanda ai vincolati?

• Genitori con figli minori di 16 anni.

• Disabilità personale o assistenza a familiare disabile (L. 104/92).

• Congedo biennale per assistenza.

• Coniuge/figlio di mutilato o invalido (L. 118/1971).

• Figli di genitori ≥ 65 anni (anche non conviventi).

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7. Deroghe: quali sono le indicazioni particolari per i docenti con diritto ai

sensi della legge 104/92 (art. 21 e 33, comma 6)?

• La prima preferenza deve essere il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

• È possibile anteporre singole scuole appartenenti al comune o distretto di residenza.

• Se nel comune non ci sono scuole richiedibili, si deve indicare:

o Il codice sintetico del comune viciniore a quello di residenza, oppure

o Una scuola con plesso nel comune di residenza, seguita comunque dal codice sintetico del comune viciniore.

8. Quali sono le condizioni inderogabili per la validità della domanda anche

in presenza di deroga?

La domanda è valida solo se:

• Si possiede un requisito previsto dal CCNI.

• La prima preferenza espressa coincide sia con:

o Il comune o distretto sub-comunale della deroga (anche preceduto da singole scuole), e

o Il comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento (anche preceduto da singole scuole). Questa condizione è indispensabile per l’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

9. Quali eccezioni sono previste per il coniuge militare?

• L’assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, è consentita anche in assenza di deroga se:

o Il coniuge o la persona unita civilmente è trasferito d’autorità;

o È dichiarata la convivenza.

• Tuttavia, si deve comunque possedere un requisito previsto dal CCNI e rispettare il vincolo relativo alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.

  1. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola si applica alla mobilità

annuale?

No. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola, previsto per trasferimenti e passaggi, non si applica alla mobilità annuale. Chi è vincolato per scelta puntuale di scuola può, quindi, presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale sia interprovinciale, salvo altri vincoli previsti.

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11.Quali sono i motivi validi per presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Sono ammessi i seguenti motivi:

1. Ricongiungimento a familiari:

o Figli o affidati minori (anche se non conviventi);

o Coniuge o persona unita civilmente (anche se non convivente);

o Convivente di fatto;

o Genitore (anche se non convivente);

o Parente o affine convivente (ad esempio: fratello, sorella, nonno, zio ecc.);

o Con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge

104/1992, anche se non convivente, ma solo se il docente ha fatto

richiesta nel medesimo anno scolastico a:

▪ fruire dei permessi retribuiti mensili ex art. 33, comma 3, L.

104/1992, oppure

▪ beneficiare del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.

151/2001.

2. Gravi motivi di salute, documentati con certificazione sanitaria.

12.Posso scegliere liberamente il familiare a cui ricongiungermi?

Sì. Il personale ha piena libertà di scelta del familiare, ad esempio può ricongiungersi al genitore anche se è coniugato o se ha figli.

13.Quante province si possono indicare nella domanda?

Solo una provincia può essere richiesta. Non è ammessa la richiesta per più province.

14.È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità?

No, è vietata l’assegnazione nel comune di titolarità.

15.È possibile chiedere l’assegnazione all’interno del distretto sub-comunale di

titolarità?

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

16.Chi ha ottenuto il passaggio di ruolo per il 2025/26 può richiedere

assegnazione provvisoria per il 2025/26?

Sì, è possibile.

17.Ci sono limitazioni o condizioni particolari?

Sì, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo nella stessa classe di concorso/posto in cui è stato ottenuto il passaggio di ruolo.

18.Quante preferenze si possono esprimere nella domanda?

• Infanzia e Primaria: massimo 20 preferenze

• Secondaria di I e II grado: massimo 15 preferenze

Le preferenze possono essere di vario tipo:

• Scuole

• Comuni

• Distretti

• Sub-distretti

• Provincia

19.È possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno in altra

provincia senza titolo?

Sì, ma solo se il docente è titolare su posto comune e:

• è iscritto a un TFA sostegno in corso, oppure

• ha svolto almeno un anno di servizio su sostegno (anche a tempo determinato)

Attenzione:

• Hanno precedenza i docenti in possesso di specializzazione sul sostegno.

• È obbligatorio presentare anche domanda per il posto di titolarità attuale.

  1. Posso chiedere assegnazione provvisoria su un altro grado di istruzione

o classe di concorso?

Sì, ma solo se si è abilitati per il grado/posto richiesto (art. 4 CCNI). Inoltre:

• La domanda per altro grado/posto è aggiuntiva e non sostitutiva.

• Si deve comunque presentare domanda per il posto/titolarità attuale.

• Non è ammesso richiedere l’assegnazione su un grado se non si è stati confermati nel passaggio. (Esempio: un docente passato da I a II grado non può chiedere assegnazione sul I grado nello stesso anno.)

21.Che trattamento economico si applica in caso di assegnazione provvisoria?

Se l’assegnazione comporta il passaggio a un posto con trattamento retributivo superiore, si applica il trattamento economico più favorevole. Tuttavia, è necessario che venga stipulato un contratto integrativo con l’USR competente.

22.Come si calcola il punteggio per l’assegnazione provvisoria 2024?

Il punteggio si determina esclusivamente in base alle esigenze di famiglia, secondo la tabella allegata al CCNI relativa ai movimenti annuali. Non vengono valutati né il servizio (di ruolo o pre-ruolo), né i titoli posseduti (diversamente dalla utilizzazione).

23.Quali sono i punteggi assegnati ai motivi di famiglia?

• Ricongiungimento a coniuge, unione civile, convivente di fatto, figli minori, figli maggiorenni disabili, genitori: 6 punti

• Figli minori di 6 anni: 5 punti

• Figli tra 6 e 18 anni: 4 punti

• Cura e assistenza a figli, coniuge o genitori: 6 punti

24.Ci sono condizioni particolari per avere il punteggio di ricongiungimento ai

genitori?

Sì. I genitori devono aver compiuto almeno 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si richiede l’assegnazione provvisoria.

25.Come si ottiene il punteggio per il ricongiungimento?

Per avere i 6 punti per il ricongiungimento occorre:

• Esprimere come prima preferenza il comune in cui risiede il familiare o, in mancanza di scuole, un comune vicino;

• Il punteggio si calcola solo in relazione alla prima preferenza espressa.

26.Qual è la prima preferenza obbligatoria da indicare nella domanda?

Deve essere indicato, come prima preferenza:

• Il comune (o distretto sub-comunale) in cui risiede il familiare a cui ci si ricongiunge, oppure

• Una o più scuole comprese nel comune di ricongiungimento.

27.Cosa si deve fare se nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole del grado richiesto?

In tal caso, è possibile indicare:

• Un comune viciniore, oppure

• Una scuola con un plesso situato nel comune di ricongiungimento.

28.Posso esprimere preferenze per scuole o comuni diversi dal comune di ricongiungimento?

Sì, è possibile indicare preferenze anche per scuole o comuni diversi.

29.Ci sono condizioni particolari per esprimere preferenze fuori dal comune di ricongiungimento?

Sì, è obbligatorio:

• Inserire prima nelle preferenze il codice sintetico del comune o distretto subcomunale di ricongiungimento.

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30.Cosa succede se non inserisco questa preferenza iniziale?

Tutte le preferenze espresse fuori dal comune di ricongiungimento saranno annullate.

31.Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo?

In caso di deroga (es. per figli minori di 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è obbligatorio

che:

• La prima preferenza coincida con il comune legato alla deroga,

• E che sia lo stesso del ricongiungimento familiare.

Nota: I due comuni (o distretti sub-comunali) devono necessariamente coincidere.

32.Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo e di una precedenza?

In caso di precedenza (es. per figli minori di 6 o 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è obbligatorio che:

• La prima preferenza coincida con il comune legato alla deroga,

• E che sia lo stesso del ricongiungimento del familiare.

• E che sia lo stesso in cui si esercita la precedenza.

Nota: I tre comuni (o distretti sub-comunali) devono necessariamente coincidere.

33.È necessaria una dichiarazione per la richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento?

Sì, è obbligatoria un’autodichiarazione in cui il docente:

• Indica il grado di parentela con il familiare;

• Dichiara che il familiare risiede nel comune richiesto da almeno 3 mesi prima

della domanda.

34.Ci sono eccezioni al requisito dei 3 mesi di residenza?

Sì, i figli nati entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda sono esclusi da questo vincolo.

35.Quali sono le categorie di personale con precedenza?

• Docenti non vedenti (L. 120/1991)

• Docenti emodializzati (L. 270/1982)

• Personale con disabilità personale (art. 21 L. 104/92, invalidità > 2/3)

• Personale con cure continuative per grave patologia

• Personale con disabilità grave (art. 33, comma 6, L. 104/92)

• Genitori o tutori di soggetti con disabilità grave

• Coniuge, di fatto o convivente che assiste l’altro coniuge, di fatto o convivente

con disabilità grave

• Figli che assistono genitori con disabilità grave

• Genitori con figli piccoli (≤ 6 anni)

• Genitori con figli tra 6 e 16 anni (solo per assegnazioni interprovinciali)

• Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità grave

• Assistenza a parenti o affini entro 2°/3° grado con disabilità grave

• Coniuge di personale militare o equiparato:

• Personale con cariche pubbliche negli enti locali, anche Consiglieri di parità

36.Quali sono le condizioni e i vincoli per ottenere la precedenza per assistenza

a familiare disabile?

Domicilio dell’assistito

• È considerato valido anche il domicilio, non solo la residenza, del familiare

disabile. Certificazione “rivedibile”

• È ammessa la certificazione di disabilità “rivedibile” purché il requisito sia valido

oltre il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

Documentazione necessaria per i seguenti casi:

La precedenza è riconosciuta solo se, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, si è documentato il diritto a fruire di:

• Permessi retribuiti mensili per l’assistenza (art. 33, comma 3, L. 104/1992),

oppure

• Congedo straordinario per assistenza (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)

Questa documentazione è obbligatoria esclusivamente per:

• Figli che assistono genitori con disabilità grave

• Fratelli e sorelle non conviventi del disabile in situazione di gravità

• Parenti o affini entro il 2° o 3° grado che assistono un soggetto con disabilità

grave.



di LA REDAZIONE



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