Anief: Carta docente a tutti i precari, a Velletri riconosciuti 1.500 euro di risarcimento ad una insegnante per le tre annualità svolte tra il 2020 e il 2023 difesa dai legali
- La Redazione

- 31 ott 2025
- Tempo di lettura: 5 min
"Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria ... "

Sentenza esemplare a Velletri sulla Carta del docente da estendere agli insegnanti precari: nel concedere i 1.500 euro per le tre annualità svolte tra il 2020 e il 2023 da una insegnante supplente difesa da Anief, il giudice del lavoro ha spiegato che la card per aggiornarsi va concessa anche se il docente è supplente, annuale e temporaneo (qualora abbia svolto 180 giorni di servizio nell’anno scolastico) e anche nei casi in cui le ore di insegnamento fossero ridotte e l’insegnante fosse collocato in regime di part time.
Il giudice nella sentenza ha dapprima spiegato che “la Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Quindi, il Tribunale di Velletri ha evidenziato “che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un’adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all’innovazione didattico-pedagogica”.
Il giudice del tribunale laziale ha quindi ribadito che “la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gavieiro Gavieiro e C- 456/09, Iglesias Torres); né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione; né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, Del Cerro Alonso); né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11)”.
Infine, nella sentenza è stato scritto che “è irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l’impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. Ed infatti, a fronte di una supplenza – come quella nel caso di specie - che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all’intero anno scolastico ai sensi dell’art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l’amministrazione curare anche in tale caso un’adeguata qualità dell’insegnamento fornito agli utenti”.
Per concludere, il giudice del lavoro di Velletri ha specificato che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l’intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208)”.
Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “anche stavolta il giudice del Lavoro non ha avuto alcun dubbio, si evince leggendo la sentenza, a dare ragione alla docente che ha fatto ricorso, difesa dai nostri legali, sulla base di un impianto giuridico che poggia le basi su elementi forti come quelli del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, oltre che anche della decisione presa dal nostro legislatore che a seguito dei nostri innumerevoli ricorsi vinti in tribunale e agli emendamenti presentati sempre da Anief, ha deciso di allargare la card dell’aggiornamento professionale anche ai supplenti annuali con scadenza del contratto fino al 30 giugno. È chiaro che chi vorrà però recuperare i 5 anni precedenti di Carta del docente dovranno però continuare a presentare ricorso gratuito con Anief, in modo da recuperare fino a 3 mila euro più interessi maturati”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VELLETRI
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente XXXXX XXXX , con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 700,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario.
di LA REDAZIONE
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