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5.673 euro RISARCITI ad una docente supplente per FERIE NON GODUTE, comprese le festività soppresse:il Tribunale di Ferrara ribadisce che il diritto va consumato o monetizzato,10 anni per fare ricorso

"Ancora una volta, le decisioni dei giudici di merito – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - confermano la centralità del diritto alle ferie quale principio irrinunciabile all’interno del rapporto di lavoro ... "

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“I vari aspetti della questione” delle ferie non godute da parte del personale scolastico supplente “sono già stati oggetto di svariate pronunce di recenti arresti della Suprema Corte, che hanno tenuto in considerazione le fonti normative di diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea formatasi sulla materia, sopra richiamate”:

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lo ricorda, in modo perentorio, il Tribunale di Ferrara, sezione Lavoro, nell’accogliere il ricorso patrocinato dal sindacato Anief in difesa di una insegnante – “rappresentata e difesa dagli Avv.ti SPONGA TIZIANA, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI” – alla quale non è stata pagata “l’indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturate e non godute, comprese le festività soppresse, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 nei quali aveva prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ogni anno) pari ad un totale di giorni 93,36”.


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Pertanto, la docente è stata risarcita con 5.673 euro.

“Ancora una volta, le decisioni dei giudici di merito – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - confermano la centralità del diritto alle ferie quale principio irrinunciabile all’interno del rapporto di lavoro scolastico: un diritto esercitato grazie alla tenacia e della competenza dell’Anief e dei sui legali. Diventa necessario, in mancanza di norme legittime, presentare ricorso con Anief, forti del consenso incassato, tra gli altri, da svariati tanti tribunali e anche dalla Suprema Corte Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto ‘a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’ ”.

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DENTRO LA SENTENZA

Il tribunale di Ferrara ha dapprima fatto osservare, nella sentenza, che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata; sentenza nella causa C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 42)”.


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Di fondo, il giudice del lavoro ha ricordato che “la giurisprudenza comunitaria ha per finalità di evitare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non essendo più possibile l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, “il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., punto 56; sentenza nella causa C-337/10, Neidel, punto 29; sentenza nella causa C-118/13, Bollacke, punto 17; sentenza nella causa C-341/15, Maschek, punto 26; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Bauer e Willmeroth, punto 43.)”.


Inoltre, ha ricordato il giudice del tribunale di Ferrara, secondo Corte di Cassazione (Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”.


Tornando, quindi, al “piano sovranazionale”, nella sentenza del Tribunale emiliano, si “ricorda che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La direttiva permette quindi che un'indennità sostituisca le ferie annuali retribuite a cui il lavoratore aveva diritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che non sono state godute. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, divenuta vincolante con l’adozione del Trattato di Lisbona a partire dal 1.12.2009, ratificata in Italia con L. n. 130/2008) dispone, all’art. 31, che: “1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”.


Infine, la sentenza evidenzia che sulla questione il dirigente deve avere un ruolo necessariamente attivo, perché, “secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01). Il concetto è stato ribadito con sentenza di poco successiva: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022, Rv. 665135 – 02)”.


Un concetto ribadito “da una recentissima pronuncia della Suprema Corte Sez. L. ordinanza n. 11968 del 7.5.2025, che, recependo i principi della giurisprudenza della CGUE, ulteriormente consolidando la giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, ha espresso il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.

Alla luce di tutte tali rilevanti disposizioni giudiziarie, secondo il giudice del lavoro “il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, anche nel quantum. Deve ritenersi corretto il ricalcolo effettuato da parte ricorrente, sulla scorta delle altre osservazioni di parte convenuta, con conseguente accoglimento della domanda nei limiti della somma indicata all’odierna udienza pari ad € 5.673,08”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FERRARA

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

1) condanna il Ministero dell‘Istruzione e del Merito al pagamento alla docente

XXXXXX XXXXXX della somma di € 5.673,08 a titolo di indennità sostitutiva per

ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,

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2016/2017, 2017/2018 oltre agli interessi legali e l’eventuale maggior somma

corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;

2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite della parte ricorrente

che liquida in complessivi € 2.741,70, oltre al 15% sul compenso per spese

forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; spese da distrarre in favore dei

procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.


I CONSIGLI DEL SINDACATO

Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità risarcitoria.


La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente.


di LA REDAZIONE




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